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Kara-Murza c. Russia, N. 2513/14, Corte EDU (Terza Sezione), 4 ottobre 2022

Kara-Murza c. Russia, N. 2513/14, Corte EDU (Terza Sezione), 4 ottobre 2022

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) con il caso Kara-Murza c. Russia, del 4 ottobre 2022, si è pronunciata in merito alla legittimità dei limiti all’esercizio del diritto elettorale passivo, nell’ambito interpretativo dell’articolo 3, Protocollo n. 1 alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberà fondamentali (CEDU).

 

Nel caso di specie, il ricorrente, il signor Kara-Murza, in vista delle elezioni locali del 2013, veniva nominato come candidato per il Partito repubblicano della Russia alla Duma regionale di Yaroslavl. Dopo aver accettato formalmente la candidatura, il ricorrente provvedeva all’iscrizione presso la Commissione elettorale regionale. Successivamente, la Procura regionale di Yaroslavl contestava la validità della registrazione, in quanto il candidato possedeva anche la cittadinanza britannica, oltre che quella russa. Pertanto, Kara-Murza adiva il Tribunale regionale locale, il quale rilevava – come già sostenuto dalla Procura regionale – l’illegittimità della registrazione della candidatura da parte della Commissione elettorale, essendo la stessa in violazione della Legge elettorale che stabiliva la perdita del diritto elettorale passivo per quei soggetti in possesso della doppia cittadinanza. La questione giungeva così dinanzi alla Corte EDU, dopo che anche il successivo ricorso del candidato del Partito repubblicano, presentato in ultima istanza di fronte alla Corte suprema della Federazione Russa veniva respinto.

 

I giudici della Terza Sezione della Corte EDU – ricordando quanto già stabilito nella causa Tănase – hanno affermato che il possesso di più cittadinanze non dovrebbe essere motivo di limitazione all’esercizio del diritto elettorale passivo, ricordando, altresì, che approcci diversi possano essere giustificati in presenza di particolari considerazioni storiche o politiche che rendano necessaria una prassi più restrittiva. Nel caso di specie, la Corte EDU osservava che il Governo non aveva avanzato alcuna considerazione storica o politica tale da giustificare la necessità della misura impugnata. Inoltre, la limitazione era stata formulata in termini assoluti, senza prevedere eccezioni o circostanze derogatorie. Il divieto, hanno sottolineato i giudici, interessava una parte considerevole dell’elettorato russo, applicandosi non solo a tutti gli elettori con doppia cittadinanza, ma anche a quelli in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dal Paese straniero di residenza. Per questi motivi, la Corte ha evidenziato, piuttosto, la necessità di "individualizzare" la restrizione al diritto elettorale, cioè di prendere in considerazione il comportamento effettivo degli individui, valutando così concretamente l’esistenza di una minaccia per la lealtà dei funzionari eletti e per l’ordine costituzionale, la sovranità e l'indipendenza dello Stato.

 

Pertanto, i giudici hanno ritenuto che l'annullamento della registrazione del ricorrente per le elezioni locali – derivante dall'applicazione dell'articolo 4 della Legge elettorale (come modificata dalla Legge n. 128-FZ) – sia stato sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti dal legislatore russo. Per questo, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione EDU.

 

(Commento a cura di Edin Skrebo)