Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

JR87 a suo padre c. Dipartimento dell’Istruzione, n. NIQB 53, Suprema Corte di Giustizia dell’Irlanda del Nord, 5 Luglio 2022

JR87 a suo padre c. Dipartimento dell’Istruzione, n. NIQB 53, Suprema Corte di Giustizia dell’Irlanda del Nord, 5 Luglio 2022

Di recente la Corte Suprema dell’Irlanda del Nord ha pronunciato una sentenza che si può definire storica per una nazione con un’identità religiosa tradizionalmente conflittuale.

 

Un padre ateo ha presentato ricorso contro il Ministero dell’istruzione (Department of Education) contestando il provvedimento adottato dalla cotrolled school (scuola pubblica) frequentata dalla figlia, che rigettava la richiesta presentata dai genitori della bambina di rivedere il programma di insegnamento dell’educazione religiosa. In particolare, i genitori lamentavano che la bambina, da quando aveva iniziato la scuola, avesse assorbito e adottato una visione del mondo religiosa (in particolare cristiana) che non era coerente con le loro opinioni e convinzioni. La loro preoccupazione era che la figlia stesse imparando il cristianesimo e non assumendo nozioni "sul" cristianesimo, in un contesto scolastico che di fatto lo assume come verità assoluta e che, intenzionalmente o meno, incoraggia gli studenti a fare lo stesso.

Sebbene venisse data dalla scuola la possibilità di esonerare la bambina dalla frequenza dell’ora di religione, i genitori ritenevano che tale alternativa non fosse adeguata, temendo che potesse condurre ad una emarginazione della figlia, laddove tutti gli altri bambini della scuola, di fatto, frequentavano le lezioni di religione.

 

Veniva così impugnato il provvedimento scolastico e lamentata la violazione degli artt. 9 e 2P1 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, ad opera della rilevante legislazione nazionale, tra cui, in particolare, dell’art. 21 del 1986 Education and Libraries Order, che prevede l’insegnamento religioso incentrato sulle Sacre scritture. Tale previsione, in particolare, veniva considerata dal ricorrente come una forma di proselitismo del cristianesimo, non idonea a garantire un’educazione religiosa neutrale, obbiettiva e pluralistica.

 

La Corte Suprema, richiamando la giurisprudenza più rilevante della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul diritto dei genitori di educare la prole secondo le proprie convinzioni filosofiche e religiose, ha condiviso la visione dei ricorrenti, ritenendo che la legislazione richiamata fosse in contrasto con l’art. 2 del primo protocollo addizionale della CEDU (quale lex specialis rispetto all’art. 9). In particolare, la Corte Suprema ha ritenuto che non possa essere considerata oggettiva, neutrale e pluralista l’educazione religiosa fornita nelle controlled schools dell’Irlanda del Nord, laddove, improntata sulle Sacre scritture, si risolve nell’insegnare agli studenti ad esplorare il contenuto e la struttura della Bibbia, a comporre le proprie preghiere in base ad essa e a cantare canzoni religiose, trasmettendo il messaggio che la Bibbia è la parola di Dio, che a sua volta è il creatore di tutte le cose.

Quanto alla possibilità di esonero dall’ora di religione, la Corte ha ritenuto che essa non costituisse una risposta sufficiente alla mancanza di pluralismo educativo, poiché potrebbe comportare un onere eccessivo in capo ai genitori (in punto di esposizione di aspetti sensibili della loro vita privata), finendo per dissuaderli dal chiedere l'esonero della figlia, che resterebbe, peraltro, esposta al rischio di emarginazione.

In base a tali rilievi, la Corte ha richiesto alle Autorità competenti una riconsiderazione del piano di studi di base e della legislazione impugnata in relazione all'insegnamento della religione, chiarendo, in particolare, che il Department of Education dovrebbe assicurarsi che le disposizioni per l'insegnamento dell'educazione religiosa e, in particolare, della religione cristiana, in Irlanda del Nord siano conformi alle disposizioni dell'art. 2P1 e dell'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

 

(Commento a cura di Nadia Sima Spadaro)