Idziski, Causa C-232/25, CGUE (Seconda Sezione), 18 giugno 2026

Nella recente sentenza Idziski, la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sulla determinazione del giudice competente in una fattispecie di asserita lesione dei diritti della personalità derivante dalla diffusione simultanea di un contenuto audiovisivo mediante televisione e internet. Sebbene il procedimento principale da cui trae origine la pronuncia non riguardi direttamente il pluralismo dei media, le conclusioni cui giunge la Corte di giustizia hanno un impatto diretto nei loro confronti. Infatti, i giornalisti sono sovente destinatari di azioni – anche infondate – promosse con finalità dissuasive rispetto all’esercizio delle proprie attività. Sul punto, si segnala che è recentemente spirato il termine per recepire la c.d. Direttiva SLAPP, volta a tutelare i soggetti attivi nella partecipazione pubblica da azioni manifestamente infondate o abusive intentate nei loro confronti. La determinazione del giudice competente in materia di diffamazione incide dunque in misura rilevante sulle condizioni di esercizio della libertà di espressione e di informazione e, in ultima analisi, sulla tutela della Rule of Law e dei valori di cui all’art. 2 TUE.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio (la corte suprema polacca) interrogava la Corte UE sull’interpretazione dell’art. 5 n. 3 reg. (UE) 44/2001 (c.d. Bruxelles I, oggi sostituito dall’art. 7 n. 2 reg. (UE) 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis), che attribuisce competenza giurisdizionale al giudice del luogo in cui il danno si è concretizzato. Il quesito era sollevato in relazione ad una serie tv asseritamente diffamatoria, trasmessa in televisione e contestualmente disponibile in streaming su internet. Il contenuto audiovisivo era stato diffuso da una società tedesca in Germania e in Polonia, ledendo la reputazione di una persona fisica abitualmente residente in Polonia e di un’associazione polacca. Tali soggetti avevano pertanto adito il giudice polacco chiedendo il risarcimento dei pregiudizi subiti.
Sul punto, la Corte di giustizia si è più volte espressa circa la determinazione del giudice competente ai sensi dell’art. 7 n. 2 reg. (UE) 1215/2012 in fattispecie di lesione dei diritti della personalità operate attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. La Corte ha tracciato una netta distinzione tra la diffamazione operata a mezzo stampa e mediante internet. Nel primo caso ha affermato che sono competenti, a titolo di giudice del luogo del danno, i giudici degli Stati membri in cui la pubblicazione diffamatoria è stata distribuita (CGUE, 7 marzo 1995, C-68/93, Shevill). Tali giudici possono tuttavia conoscere solamente dei danni che si sono verificati nel proprio Stato. In fattispecie di diffamazione a mezzo internet, i giudici del luogo in cui il contenuto diffamatorio è accessibile sono competenti a conoscere dei pregiudizi verificatisi nel proprio Stato. In aggiunta ad essi, il giudice del luogo del centro di interessi del danneggiato è competente a conoscere dell’intero danno arrecato dalla condotta diffamatoria (CGUE, 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e 161/10, eDate; 21 dicembre 2021, C-251/20, Gtflix).
Nella pronuncia in esame, il giudice dell’Unione ha ribadito tale rigida distinzione tra diffamazione online e danni derivanti da lesioni di diritti della personalità realizzati con altri mezzi, includendo in quest’ultima categoria anche la diffamazione mediante trasmissione di un contenuto audiovisivo. Secondo la Corte, la competenza del giudice del centro di interessi del danneggiato nella diffamazione online è fondata sull’ubiquità di detti contenuti a seguito della loro pubblicazione. In fattispecie di lesioni di diritti della personalità tramite trasmissione televisiva, la lesione rimane invece circoscritta territorialmente. La Corte ha inoltre precisato che, qualora il contenuto audiovisivo diffuso online contenga elementi oggettivi e verificabili che consentano di identificare, direttamente o indirettamente, il soggetto leso in quanto individuo, i giudici dello Stato membro nel quale si trova il suo centro degli interessi sono competenti a conoscere dell’intero danno derivante dalla pubblicazione su internet. Nel caso concreto, tuttavia, la serie televisiva non consentiva di identificare gli attori in quanto individui determinati. Di conseguenza, i giudici polacchi non possono fondare la propria competenza sul criterio del centro degli interessi e risultano pertanto competenti esclusivamente per i danni verificatisi nel territorio polacco.
Le conclusioni cui perviene la Corte di giustizia appaiono informate all’esigenza di circoscrivere la competenza a titolo di centro di interessi del danneggiato alle sole ipotesi di lesione di diritti della personalità operate a mezzo internet. Attraverso tale criterio di collegamento si finisce, di fatto, per attribuire competenza giurisdizionale al giudice del luogo in cui è abitualmente residente l’attore con il rischio di attribuire a quest’ultimo un vantaggio processuale ulteriore rispetto a quello già derivante dall’iniziativa dell’azione. Pertanto, la Corte ha tradizionalmente mostrato un certo sfavore verso l’attribuzione di competenza al foro dell’attore. Nondimeno, la distinzione operata dal giudice UE rischia di apparire artificiosa e, in ultima analisi, di aggiungere un ulteriore fattore di rigidità a un quadro fluido e complesso. Al pari del legislatore internazional-privatistico dell’Unione, la Corte pare ragionare per micro-categorie: diffamazione online, a mezzo stampa, mediante contenuto audiovisivo. Una simile impostazione, tuttavia, si confronta con una realtà comunicativa sempre più convergente, nella quale i medesimi contenuti sono frequentemente diffusi simultaneamente attraverso molteplici canali. Il risultato è un quadro giurisprudenziale frammentato, nel quale la ricerca della prevedibilità delle regole di competenza rischia di tradursi in una crescente rigidità delle soluzioni applicative.
(Commento di Pietro Campana)
