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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Guðmundur Gunnarsson e Magnús Davíð Norðdahl c. Islanda, Nn. 24159/22, 25751/22, Corte EDU (Terza Sezione), 16 aprile 2024

Guðmundur Gunnarsson e Magnús Davíð Norðdahl c. Islanda, Nn. 24159/22, 25751/22, Corte EDU (Terza Sezione), 16 aprile 2024

Il caso Guðmundur Gunnarsson e Magnús Davíð Norðdahl c. Islanda, nn. 24159/22, 25751/22, del 16 aprile 2024, prende le mosse dal ricorso presentato dai signori Gunnarsson e Norðdahl, cittadini islandesi, che hanno contestato i risultati delle elezioni parlamentari del 2021 rispetto alla circoscrizione nord-occidentale, dove avevano presentato la loro candidatura e dove, a causa di un riconteggio delle schede, la commissione elettorale ha modificato l’assegnazione dei seggi, causando la loro mancata elezione. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno denunciato: l’assenza di una base giuridica per il riconteggio, la dubbia custodia e sorveglianza delle schede, la mancata comunicazione ai partiti del riconteggio e modifiche inspiegabili nei voti. La commissione preparatoria per le credenziali, in seno alla commissione elettorale, in prima istanza, ha confermato la presenza di alcune irregolarità, specialmente nella custodia delle schede, ma non ha preso posizione sulle restanti questioni sollevate dai ricorrenti. La commissione per le credenziali ha trasmesso tre raccomandazioni divergenti all’Althingi (Parlamento) in merito al riconteggio dei voti, che ha infine confermato tutti i 63 eletti, respingendo la possibilità di ripetere la tornata elettorale.

La Corte EDU ha riscontrato la violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1, osservando che l’Althingi ha agito con potere discrezionale praticamente illimitato e senza sufficienti garanzie di imparzialità. Alcuni membri del Parlamento avevano interessi diretti nella decisione, e mancavano norme interne per regolare tali conflitti. La Corte ha riconosciuto che i ricorrenti avevano partecipato a una procedura trasparente e motivata, ma l’assenza di neutralità e la discrezionalità assoluta compromettevano la legittimità del processo. Inoltre, ha rilevato la violazione dell’articolo 13 in combinato disposto con l’articolo 3 del Protocollo n. 1, per l’assenza di un ricorso effettivo e imparziale a livello interno.

Il caso evidenzia le fragilità istituzionali che possono emergere anche nei sistemi democratici consolidati. La decisione della Corte sottolinea l’importanza di norme chiare e garanzie effettive di imparzialità nei procedimenti post-elettorali. L’assenza di un meccanismo indipendente di controllo mina la fiducia dei cittadini nel sistema elettorale e rischia di compromettere il principio della libera espressione della volontà popolare. La sentenza rappresenta un monito per rafforzare le garanzie procedurali a tutela dei diritti politici.

 

(commento a cura di Edin Skrebo)