Georgios Papadopoulos c. Cipro, N. 21454/21, Corte EDU (Prima Sezione), 9 ottobre 2025

Il caso Georgios Papadopoulos c. Cipro, deciso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione) nel 2025, si inserisce nel filone giurisprudenziale relativo alla tutela del diritto a libere elezioni di cui all’articolo 3 del Protocollo n. 1 alla CEDU, offrendo un’importante precisazione sul rapporto tra legalità elettorale, rappresentanza democratica e obblighi positivi dello Stato nel garantire il corretto funzionamento delle istituzioni rappresentative.
La vicenda trae origine dalle elezioni parlamentari cipriote del maggio 2016. Il ricorrente, candidato del Solidarity Movement, risultava primo dei non eletti nella propria circoscrizione. Il seggio spettante al partito era stato attribuito alla leader del movimento, eletta contemporaneamente al Parlamento europeo, la quale decideva tuttavia di non assumere il mandato parlamentare nazionale prima dell’inizio della legislatura, preferendo mantenere quello europeo. Tale scelta determinava una situazione anomala, non espressamente disciplinata dall’ordinamento cipriota, che non prevedeva alcuna procedura per la sostituzione di un candidato eletto che rinunciasse al seggio prima dell’avvio del mandato.
In assenza di una base normativa chiara, le autorità procedevano più volte alla nomina del ricorrente quale subentrante, in quanto candidato immediatamente successivo per numero di voti. Tuttavia, l’Electoral Court annullava sistematicamente tali decisioni nel 2017, 2018 e 2020, ritenendo che mancasse un fondamento costituzionale o legislativo che consentisse la sostituzione dell’eletto prima dell’inizio della legislatura. Nel frattempo, il legislatore tentava di colmare la lacuna mediante modifiche alla legge elettorale e alla Costituzione, ma tali interventi venivano a loro volta censurati dall’Electoral Court, poiché comportavano l’attribuzione del seggio attraverso una normativa ad hoc e non mediante elezione generale o suppletiva, in violazione del principio di sovranità popolare.
Il risultato di tale stallo istituzionale era che il seggio rimaneva vacante per un periodo prolungato e la questione restava irrisolta per quasi l’intera durata della legislatura. Il ricorrente adiva quindi la Corte EDU, lamentando che l’annullamento reiterato del suo mandato e l’assenza di una soluzione giuridicamente valida avessero compromesso tanto il suo diritto di elettorato passivo quanto il diritto degli elettori a vedere rispettata la scelta espressa nelle urne, in violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1.
Nel pronunciarsi sul merito, la Corte ha anzitutto chiarito che la regolarità del processo elettorale del 2016 non era mai stata messa in discussione. Anche osservatori internazionali, come l’OSCE, avevano espresso piena fiducia nell’integrità delle elezioni. La violazione denunciata non riguardava dunque la fase elettorale in senso stretto, bensì la fase successiva, relativa all’effettiva attribuzione di un seggio già validamente assegnato a un partito politico.
Il nucleo della violazione è stato individuato nell’assenza di un meccanismo giuridico idoneo a disciplinare una situazione prevedibile, quale la rinuncia al seggio prima dell’inizio della legislatura. Né la nomina del candidato subentrante né l’indizione di un’elezione suppletiva risultavano previste dalla legge. Tale lacuna normativa aveva prodotto un vero e proprio blocco istituzionale, nel quale sia il ricorrente sia il corpo elettorale erano rimasti privi di una tutela effettiva.
Secondo la Corte, l’effetto concreto di questa situazione era stato quello di frustrare la volontà popolare espressa nelle elezioni del 2016 e di compromettere il corretto funzionamento del sistema rappresentativo. L’ingerenza nel diritto garantito dall’articolo 3 del Protocollo n. 1 non poteva ritenersi “prevista dalla legge”, poiché il quadro normativo risultava lacunoso, incoerente e incapace di offrire una soluzione chiara, prevedibile e conforme ai principi dello Stato di diritto. Le autorità statali, pur consapevoli del problema, non erano riuscite a porvi rimedio in modo efficace, né attraverso un intervento legislativo conforme alla Costituzione né mediante un’interpretazione giurisprudenziale idonea a garantire continuità alla rappresentanza democratica.
La Corte ha pertanto concluso, all’unanimità, per la violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, affermando che l’inerzia e l’incapacità dello Stato di colmare tempestivamente il vuoto normativo avevano inciso sull’essenza stessa del diritto a libere elezioni.
Sotto un primo profilo di analisi, la sentenza Papadopoulos c. Cipro ribadisce che il diritto a libere elezioni non si esaurisce nella regolarità del voto, ma comprende anche l’obbligo positivo dello Stato di assicurare che i risultati elettorali producano effetti concreti e che la rappresentanza parlamentare non venga vanificata da lacune normative o da conflitti istituzionali. Pur riconoscendo l’ampio margine di apprezzamento degli Stati nell’organizzazione dei propri sistemi elettorali, la Corte riafferma che tale discrezionalità incontra un limite invalicabile quando l’assenza di regole compromette la sovranità popolare e il funzionamento della democrazia rappresentativa.
Un ulteriore profilo di rilievo della sentenza attiene al principio del pluralismo politico, che costituisce uno degli elementi essenziali di una “società democratica” ai sensi della Convenzione.
La vacanza prolungata del seggio spettante al Solidarity Movement non ha inciso soltanto sui diritti individuali del ricorrente o sulla volontà astratta del corpo elettorale, ma ha avuto come effetto concreto l’indebolimento della rappresentanza politica di una forza parlamentare legittimamente votata. In tal modo, l’assenza di un meccanismo di sostituzione o di elezione suppletiva ha alterato la composizione del Parlamento rispetto all’esito delle urne, incidendo sull’equilibrio tra le diverse opzioni politiche e riducendo il grado di pluralismo dell’assemblea rappresentativa. La Corte, pur senza richiamare espressamente l’articolo 10 o l’articolo 11 della Convenzione, ha implicitamente riaffermato che il diritto a libere elezioni tutela non solo il momento elettorale in senso stretto, ma anche la funzione sistemica delle elezioni quali strumento di espressione del pluralismo politico. In questa prospettiva, la sentenza Papadopoulos c. Cipro conferma che le lacune normative capaci di neutralizzare la rappresentanza di un partito politico, anche in assenza di intenti discriminatori espliciti, sono incompatibili con i valori di una democrazia pluralista fondata sul rispetto effettivo della volontà popolare.
(Commento di Edin Skrebo)
