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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Genov e Sarbinska c. Bulgaria, N. 52358/15, Corte EDU (Quarta Sezione), 30 novembre 2021

Genov e Sarbinska c. Bulgaria, N. 52358/15, Corte EDU (Quarta Sezione), 30 novembre 2021

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato la Bulgaria colpevole di aver violato la libertà di espressione di due manifestanti condannati per “teppismo” per aver imbrattato con lo spray un monumento ai “partigiani” nell'anniversario della rivoluzione bolscevica del 1917, nel contesto delle proteste nazionali contro il governo.

 

La questione saliente, in questo caso, riguarda la necessarietà in una società democratica di siffatta interferenza con l’esercizio della libertà di espressione, che ha assunto peraltro esclusivamente la forma di una sanzione piuttosto che di un ordine imposto ai ricorrenti di riparare i danni.

 

L’imbrattamento, secondo la Corte, non può essere qualificato come volgare o gratuitamente offensivo. Il contesto, anzi, suggeriva chiaramente che l'intenzione dei ricorrenti era di esprimere disapprovazione verso le recenti scelte parlamentari del partito politico che aveva fornito il principale sostegno parlamentare al governo in carico. L'atto, inoltre, aveva cercato di condannare il ruolo complessivo che quel partito politico, che aveva governato durante il regime comunista, e i “partigiani” ad esso associati, avevano giocato nella storia della Bulgaria. Non si può quindi sostenere che avesse voluto esprimere disprezzo per radicati valori sociali. Il monumento, infine, era stato eretto durante il regime comunista in Bulgaria, e chiaramente dunque legato ai valori e alle idee fondanti quel regime. Non si poteva quindi considerare che godesse di una venerazione universale nel Paese.

 

Ne consegue che, difettando il requisito della necessarietà, detta limitazione al diritto alla libertà di espressione dei ricorrenti si rivela illegittima.

 

(Commento a cura di Alessandro Negri)