G.K. e A.S. c. Svizzera, Nn. 55299/20, 31515/22, Corte EDU (Quinta Sezione), 16 luglio 2026

La sentenza G.K. e A.S. c. Svizzera, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 16 luglio 2026, affronta la questione della tutela convenzionale delle convinzioni etiche non religiose con riguardo alle richieste di accesso a un’alimentazione integralmente vegana. I due ricorrenti si trovavano in condizioni di particolare dipendenza dalle autorità pubbliche: il primo, G.K., era sottoposto a custodia cautelare; il secondo, A.S., era stato ricoverato contro la propria volontà in un reparto psichiatrico. Entrambi avevano richiesto alle rispettive amministrazioni di poter beneficiare di una dieta completamente vegana, ritenendola necessaria per conformare la propria condotta alle proprie convinzioni etiche. Le amministrazioni avevano risposto alle richieste mediante lettere, senza adottare formali decisioni suscettibili di impugnazione; i successivi tentativi dei ricorrenti di ottenere un esame giudiziario delle proprie pretese erano stati dichiarati irricevibili proprio in ragione dell’assenza di una decisione amministrativa impugnabile.
La Corte è stata pertanto chiamata a stabilire, in primo luogo, se le convinzioni poste a fondamento delle richieste rientrassero nell’ambito di applicazione dell’art. 9 CEDU e, in secondo luogo, se i ricorrenti avessero avuto a disposizione un rimedio interno effettivo ai sensi dell’art. 13 CEDU.
Nel ricostruire l’ambito di applicazione dell’art. 9 CEDU, la Corte muove dal principio secondo cui la libertà di pensiero e di coscienza costituisce uno dei fondamenti di una società democratica e che la disposizione convenzionale tutela tanto le convinzioni religiose quanto quelle non religiose. A questo riguardo, assume rilievo il criterio elaborato dalla precedente giurisprudenza, secondo cui una convinzione deve raggiungere un determinato livello di coerenza, serietà, coesione e importanza (cogency, seriousness, cohesion and importance) per rientrare nella nozione di belief protetta dall’art. 9 CEDU. Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte osserva che il Governo non aveva contestato né la sincerità e coerenza delle convinzioni vegane dei ricorrenti, né l’esistenza di un rapporto sufficientemente stretto e diretto tra tali convinzioni e la loro astensione dal consumo di alimenti di origine animale. La Corte ritiene pertanto che tali convinzioni raggiungessero la soglia richiesta dall’art. 9 CEDU e che le relative doglianze costituissero arguable claims ai fini della Convenzione. Ne consegue che l’osservanza di una dieta vegana, quando costituisce espressione di convinzioni etiche genuine e coerentemente professate, rientra nella sfera della libertà di pensiero e di coscienza tutelata dalla disposizione.
I giudici di Strasuburgo non ravvisano dunque l’esigenza di una particolare protezione del veganismo in quanto tale, confermando, piuttosto, una concezione dell’art. 9 non circoscritta alla dimensione religiosa, nella quale trovano spazio anche convinzioni filosofiche ed etiche che assumano un rilievo sufficientemente significativo nella coscienza dell’individuo. In tal senso, la decisione si inserisce nella più ampia funzione dell’art. 9 CEDU quale garanzia della pluralità delle convinzioni presenti in una società democratica. La Corte considera infatti il veganismo una convinzione non religiosa e riconosce che la sua manifestazione può beneficiare della tutela convenzionale quando ricorrano i requisiti elaborati dalla propria giurisprudenza.
Il riconoscimento della protezione convenzionale non conduce, tuttavia, all’affermazione di un diritto incondizionato dei ricorrenti a ottenere la prestazione richiesta. La Corte colloca la questione nell’ambito degli obblighi positivi derivanti dall’art. 9 CEDU. Quando una persona si trova, come nel caso di specie, in una situazione nella quale non può autonomamente procurarsi un’alimentazione conforme alle proprie convinzioni, perché detenuta o sottoposta a ricovero psichiatrico involontario, lo Stato assume una responsabilità particolare nel rendere concretamente possibile la manifestazione di tali convinzioni. Tale obbligo peraltro non implica che le autorità siano tenute necessariamente ad accogliere ogni richiesta individuale: l’art. 9 CEDU impone piuttosto che l’istanza venga considerata seriamente ed esaminata nel merito, operando laddove necessario un bilanciamento tra l’interesse dell’individuo a conformare la sua condotta alle proprie convinzioni e gli interessi concorrenti dell’amministrazione. La Corte evidenzia che, nel caso di specie, le autorità avrebbero dovuto verificare se le richieste dei ricorrenti fossero proporzionate alla luce dei vincoli organizzativi, finanziari e pratici esistenti.
È proprio sotto questo profilo che la Corte ravvisa la violazione dell’art. 9. Il problema non consiste, dunque, nella mera circostanza che i ricorrenti non avessero ricevuto in ogni momento e in ogni circostanza una dieta integralmente vegana, ma nel fatto che le loro richieste non siano mai state oggetto di un esame sostanziale idoneo a consentire quel bilanciamento. Le autorità nazionali non hanno verificato in concreto se e in quale misura le esigenze organizzative e pratiche delle strutture interessate giustificassero le modalità con cui le richieste erano state trattate. La Corte conclude pertanto che esse non avevano adempiuto all’obbligo positivo derivante dall’art. 9 CEDU di esaminare nel merito le richieste dei ricorrenti e di realizzare un equo bilanciamento tra gli interessi contrapposti.
La ravvisata violazione dell’art. 9 CEDU si intreccia strettamente con quella dell’art. 13 CEDU: entrambi i ricorrenti avevano presentato alle rispettive amministrazioni richieste relative alla propria alimentazione, ma avevano ricevuto in risposta semplici lettere, anziché decisioni formali. Secondo il diritto processuale interno, le decisioni amministrative potevano essere impugnate dinanzi agli organi giurisdizionali competenti; tuttavia, in assenza di una decisione formalmente adottata, i ricorrenti non erano riusciti a ottenere l’accesso a tale controllo. La circostanza risulta dunque particolarmente rilevante perché i ricorrenti avevano tentato di ottenere proprio il provvedimento necessario per poter contestare la posizione dell’amministrazione, ma le autorità avevano ritenuto che essi non disponessero di un sufficiente interesse giuridico o che le comunicazioni ricevute non costituissero atti impugnabili. La Corte considera tale applicazione delle regole interne eccessivamente formalistica, dal momento che aveva prodotto l'effetto concreto di impedire ai ricorrenti di sottoporre le proprie doglianze relative all’art. 9 CEDU a un esame nel merito. L’art. 13 CEDU richiede che esista un rimedio effettivo nella pratica, vale a dire idoneo a consentire a un’autorità nazionale competente di esaminare una doglianza plausibile relativa alla violazione della Convenzione; nel caso di specie, l’applicazione delle norme interne aveva reso tale rimedio praticamente indisponibile: i ricorrenti non erano riusciti a ottenere l’atto amministrativo necessario per attivare il controllo giudiziario e, di conseguenza, nessuna autorità nazionale aveva mai esaminato nel merito le loro pretese. La Corte conclude pertanto, a maggioranza di sei voti contro uno, per la violazione dell’art. 13 CEDU in combinato disposto con l’art. 9 CEDU.
La sentenza G.K. e A.S. non sancisce un diritto assoluto alla dieta vegana, ma afferma che, quando una pratica alimentare costituisce manifestazione di una convinzione etica non religiosa sufficientemente seria e coerente, lo Stato non può semplicemente ignorarla: deve esaminarne la richiesta in concreto, confrontarla con gli interessi concorrenti e assicurare che l’interessato disponga di un rimedio effettivo per contestare la risposta dell’amministrazione. È in questo passaggio dal riconoscimento della convinzione alla sua effettiva considerazione istituzionale che si colloca il principale rilievo della sentenza per la tutela del pluralismo.
(Commento di Martina Palazzo)
