Europa Way s.r.l. c. Italia, N. 64356/19, Corte EDU (Prima Sezione), 27 novembre 2025

La sentenza oggetto di commento riguarda una gara pubblica avviata nel 2011 per assegnare le frequenze del digitale terrestre durante gli anni di transizione dalla televisione analogica a quella digitale in Italia. Secondo le regole fissate da AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la procedura originaria prevedeva l’assegnazione gratuita di alcune frequenze alla società ricorrente.
Successivamente, un decreto ministeriale sospese la gara, e una legge del 2012 la annullò definitivamente, sostituendola con un nuovo sistema di selezione basato sul pagamento da parte dei concorrenti. Questa scelta ha sollevato questioni non solo di competenza – poiché ha inciso sui poteri propri dell’AGCOM – ma anche di tutela della libertà di espressione e del pluralismo nel settore dei media.
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha colto l’occasione per ribadire il ruolo cruciale delle autorità di regolazione indipendenti nella protezione del pluralismo e della libertà di informazione. Ha inoltre sottolineato quanto sia importante mantenere la loro indipendenza da governi e legislature, in modo che possano esercitare le proprie funzioni senza interferenze politiche.
La Corte ha ricordato che, in questo caso, anche i giudici italiani avevano rifiutato di applicare la legge del 2012, ritenendola contraria al diritto dell’Unione europea e potenzialmente lesiva dei poteri regolatori dell’AGCOM. Ne è emerso un quadro nel quale l’ordinamento interno non consentiva né la sospensione della gara attraverso un decreto ministeriale, né il suo annullamento tramite successivi interventi legislativi.
Alla luce di questi elementi, la Corte EDU ha concluso che il sistema normativo e amministrativo italiano non aveva offerto sufficienti garanzie contro l’arbitrarietà delle decisioni pubbliche in materia di frequenze digitali. Tale mancanza di protezione, secondo i giudici di Strasburgo, ha determinato una violazione della libertà di espressione della società ricorrente ex art. 10 CEDU, compromettendo di fatto il principio di pluralismo che deve guidare l’accesso ai mezzi di comunicazione.
(Commento di Bruno Pitingolo)
