Elyssa c. Repubblica della Tunisia, N. 061/2019, Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli, 4 dicembre 2025

Con sentenza del 4 dicembre 2025, la Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli ha dichiarato la Tunisia responsabile per la violazione del diritto a un equo processo e del diritto di adire organi nazionali competenti per la tutela dei diritti fondamentali, garantiti dall’articolo 7(1)(a) della Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli e dall’articolo 14(1) del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. La violazione è stata collegata alla persistente assenza di una Corte costituzionale operativa nel Paese, che ha impedito alla ricorrente di sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma penale applicata nel suo procedimento.
Il caso trae origine dalla condanna della ricorrente per il reato di adulterio, a seguito di una denuncia presentata dall’ex marito nell’ambito di un procedimento di divorzio promosso dalla stessa. Un tribunale locale l’aveva condannata a sette mesi di reclusione e al pagamento di una sanzione pecuniaria, sulla base del Codice penale tunisino.
Dinanzi alla Corte africana, la donna ha denunciato diverse violazioni del diritto al giusto processo, sostenendo, tra l’altro, di essere stata detenuta illegalmente, di essere stata sottoposta a procedure irregolari e di essere stata condannata sulla base di prove non valide, fondate su un rapporto forense che riteneva falsificato. Ha inoltre sostenuto che la norma penale applicata fosse incostituzionale, poiché non definiva in modo sufficientemente chiaro gli elementi del reato di adulterio. Secondo la ricorrente, l’assenza di una Corte costituzionale le aveva impedito di contestare la legittimità della disposizione.
La Corte ha dichiarato irricevibili le allegazioni relative alla regolarità complessiva del processo penale, rilevando che la ricorrente non aveva esaurito tutti i rimedi disponibili dinanzi ai giudici nazionali superiori. Tuttavia, ha accolto la contestazione riguardante l’impossibilità di sottoporre la norma penale a un controllo di costituzionalità. In particolare, ha affermato che la continua mancanza di una Corte costituzionale rappresenta un ostacolo concreto all’accesso alla giustizia costituzionale e impedisce all’imputato di far valere l’eventuale incompatibilità della legge penale con i diritti fondamentali garantiti dagli strumenti internazionali ratificati dallo Stato.
La decisione si inserisce in una linea già tracciata in precedenza dalla Corte, che aveva censurato la Tunisia per la mancata istituzione dell’organo di giustizia costituzionale previsto dalla Costituzione del 2014 (v. caso Brahim Belghith c. Tunisia (2022)). Nonostante tale previsione costituzionale, i tentativi di istituire la Corte costituzionale non hanno avuto esito.
La sentenza assume un rilievo particolare perché riconosce che la possibilità di accedere a un controllo di costituzionalità fa parte integrante del diritto a un equo processo. In questo modo, la Corte rafforza l’idea che i diritti garantiti dagli strumenti regionali e internazionali richiedano l’esistenza di rimedi giurisdizionali effettivi, capaci di verificare la conformità delle leggi interne ai diritti fondamentali.
(Commento di Bernardo Mageste Castelar Campos)
