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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Elmazova E altri c. Macedonia del Nord, Nn. 11811/20 E 13550/20, Corte EDU (Seconda Sezione), 13 dicembre 2022

Elmazova E altri c. Macedonia del Nord, Nn. 11811/20 E 13550/20, Corte EDU (Seconda Sezione), 13 dicembre 2022

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è di recente pronunciata con un’importante sentenza relativa alla segregazione scolastica degli gli studenti Rom.

Il caso riguarda la collocazione prevalente di questi ultimi in scuole e classi elementari diverse rispetto a quelle frequentate dagli studenti di etnicità macedone, seppure gli istituti scolastici appartenessero al medesimo bacino di utenza.

I due ricorsi riuniti riguardano, in particolare, 87 cittadini della Repubblica di Macedonia del Nord, di origine rom, nati tra il 1958 e il 2013, alunni di due scuole primarie statali a Bitola e Shtip (Macedonia settentrionale) e i loro genitori.  

 

Il motivo del primo ricorso investe la circostanza per la quale gli studenti di origine Rom di Bitola sarebbero stati privati dell'accesso alla scuola vicina di loro scelta o, in alcuni casi, trasferiti, con la conseguenza che si creasse, di fatto, una scuola Rom, con l’80 percento degli alunni iscritti a tale scuola di origine Rom. Inoltre, in tale scuola, l'etnia macedone sarebbe stata collocata in classi separate, con la lamentata conseguenza che ciò ha portato i bambini Rom a ricevere un'istruzione inferiore.

Il secondo ricorso riguarda la scuola di Shtip, nella quale, durante gli anni scolastici 2017-19, i ricorrenti sarebbero stati collocati in classi di soli Rom, separati dai loro compagni, determinando una privazione delle medesime opportunità degli alunni non rom per quanto riguarda la loro futura istruzione, l'occupazione e l'integrazione nella società.

In entrambi i casi, i ricorrenti hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale della Macedonia del Nord. Per quanto riguarda Bitola, la Corte ha stabilito che, sebbene si potesse ritenere che i bambini frequentassero scuola etnicamente diverse, poiché l'83,5% degli alunni di una scuola erano rom e, nell'altra scuola, il 95,1% degli alunni erano macedoni etnici, tale situazione non poteva considerarsi il risultato di una segregazione, in quanto non era stata presentata alcuna prova specifica che conducesse a tale conclusione e, quindi, ha respinto il reclamo. Anche con riferimento a Shtip, il ricorso alla Corte costituzionale è stato respinto, poiché, anche in tal caso, la Corte ha ritenuto che le accuse di segregazione dovessero essere supportate da fatti e prove rilevanti che rendessero l'affermazione almeno plausibile, poiché la rappresentazione della composizione etnica delle classi non prova, di per sé una discriminazione.

 

La Corte di Strasburgo, richiamando la sua precedente giurisprudenza (in particolare i casi , D.H.e altri c. Republica Ceca, Oršuš e altri c. Croazia, Lavida and Others c. Grecia), ha, invece, ritenuto che una discriminazione contraria alla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo possa risultare anche da una situazione di fatto. Inoltre, la situazione di vulnerabilità della comunità Rom implica una particolare considerazione delle loro esigenze e del loro diverso stile di vita, sia a livello normativo sia nell'adozione di decisioni concrete da parte delle amministrazioni competenti.  Pertanto, spetta in primo luogo allo Stato contraente adottare misure positive ed efficaci per correggere la disuguaglianza di fatto dei ricorrenti ed evitare il perpetuarsi della discriminazione derivante dalla loro sovra-rappresentazione nelle scuole, spezzando così il cerchio dell'emarginazione e consentendo loro di vivere come cittadini uguali fin dalle prime fasi della loro vita. Nei casi sottoposti al suo giudizio, la Corte ha ritenuto che tali misure non siano state adottate e che, conseguentemente si sia realizzata una violazione del combinato disposto degli artt. 14 e 2P1 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

La pronuncia appare di particolare rilevanza, laddove, alla stregua della precedente X e altri c. Albania, segna una svolta nella valutazione della Corte sulla segregazione nell'istruzione, sia in termini di requisiti necessari per ritenere discriminatoria una situazione di segregazione, sia in termini di attenzione alle misure necessarie per superarla.

 

(Commento a cura di Nadia Spadaro)