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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

E.P. c. Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, Causa C-673/20, CGUE, (Grande sezione), 9 giugno 2022

E.P. c. Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, Causa C-673/20, CGUE, (Grande sezione), 9 giugno 2022

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è recentemente pronunciata in via pregiudiziale in materia di perdita della cittadinanza europea ed esercizio del diritto elettorale alle elezioni comunali presso lo Stato membro di residenza.

 

Il rinvio alla CGUE da parte del Tribunal Judiciaire d’Auch francese prende le mosse da una controversia sorta tra una cittadina britannica, residente in Francia dal 1984, da un lato, ed il Préfet du Gers e l’Institut national de la statistique et des études économiques, dall’altro. Nel caso di specie, la signora E.P., in seguito all’entrata in vigore dell’Accordo di recesso del Regno Unito dall’Ue (1° febbraio 2020), era stata cancellata dalle liste elettorali francesi e, per questo, esclusa dalle elezioni comunali tenutesi il 15 marzo 2020. E. P., dopo aver esperito senza successo le procedure ordinarie per il reintegro nelle liste elettorali, si era rivolta al Tribunale di Auch. Quest’ultimo si avvaleva del rinvio pregiudiziale, sostenendo che la signora E.P. si trovasse del tutto privata del diritto di voto. Di fatto, E.P. era stata esclusa dal diritto di voto sia nel Regno Unito, dove una norma lo negava al cittadino britannico che risiedesse da oltre 15 anni all’estero, sia nel Parlamento Europeo, in forza del disposto di cui all’articolo 127 dell’Accordo di recesso, sia in Francia alle elezioni comunali.  Perciò, il giudice di rinvio chiedeva alla Corte di Giustizia, con il rinvio pregiudiziale, se gli articoli  9 e 50 del TUE, nonché gli articoli 20 e 22 del TFUE e l’art. 127 dell’Accordo di recesso dovessero essere interpretati nel senso della revoca della cittadinanza europea ai cittadini britannici che, prima della fine del periodi di transizione, avessero esercitato il loro diritto di libera circolazione e di libero soggiorno, godendo, quindi, del diritto di voto alle elezioni comunali e al Parlamento europeo nello Stato membro di residenza.

 

La Corte di Giustizia, riunita in Grande sezione, ha stabilito che dall’entrata in vigore dell’Accordo di recesso (1° febbraio 2020) i cittadini britannici non possiedono più la cittadinanza europea, in quanto il Regno Unito è ormai uno Stato terzo e non più membro. I giudici, infatti, ricordano che il possesso della cittadinanza di uno Stato membro costituisce una condizione indispensabile affinché una persona possa acquisire o conservare – come in questo specifico caso – lo status di cittadino Ue.

La Corte ha concluso che i cittadini britannici non beneficiano più, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22 TFUE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza. Inoltre, è irrilevante, al riguardo, che i cittadini del Regno Unito abbiano precedentemente esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro.

 

(Commento a cura di Edin Skrebo)