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Demirer c. Turchia, N. 45779/18, Corte EDU (Seconda Sezione), 25 marzo 2025

Demirer c. Turchia, N. 45779/18, Corte EDU (Seconda Sezione), 25 marzo 2025

Con la sentenza n. 45779/2018, la Corte di Strasburgo si è occupata di valutare la lamentata violazione dell’art. 6 par. 1 della CEDU, ad opera dei giudici turchi, nell’ambito di un procedimento penale per reati connessi al terrorismo.

La ricorrente, Serferaz Demirer, era stata condannata in quanto appartenente a un’organizzazione armata terrorista. La pronuncia era seguita all’arresto della donna mentre questa attraversava illegalmente il confine turco‑siriano in compagnia di un’altra persona, che aveva ammesso l’appartenenza all’organizzazione. Inoltre, Demirer aveva impiegato un’identità falsa aveva fornito alcune dichiarazioni contraddittorie durante l’interrogatorio, che hanno reso evidente la sua affiliazione con l’organizzazione terroristica. Demirer sosteneva infatti di essersi recata in Siria per motivi familiari e negava qualsiasi collegamento con l’organizzazione, lamentando che i giudici nazionali non avessero adeguatamente motivato la loro decisione e non avevano preso in esame in modo specifico la sua difesa. Inoltre, la ricorrente ha dedotto una violazione del principio della parità delle armi e del contraddittorio, poiché i giudici turchi avrebbero accolto le allegazioni dell’accusa senza verificarne il fondamento e ponendo dunque l’imputata in una posizione di svantaggio, incombendo su di lei l’onere di dimostrare la propria innocenza.

In primo luogo, la Corte EDU ha esaminato i criteri enucleati dalla giurisprudenza nazionale nell’ambito delle decisioni relative alle attività terroristiche, tra i quali figurano, ad esempio, la durata della collaborazione con l’organizzazione o l’uso di un nome in codice.

In secondo luogo, la Corte ha ribadito che è compito delle corti nazionali fornire, nell’ambito delle decisioni assunte, motivazioni sufficienti e comprensibili, che rendano chiari alle parti e ai terzi i criteri decisionali impiegati, la cui logica e coerenza devono risultare d’immediata evidenza. Questo onere si declina diversamente a seconda del contesto, del giudice adito, della fattispecie concreta e della natura del provvedimento emesso: pertanto, non si può ritenere sempre necessaria la risposta puntuale e dettagliata a ogni singolo argomento difensivo. È sufficiente, in alcuni casi – come quello della ricorrente – che il giudice affronti precisamente i punti salienti dell’argomentazione e che illustri il ragionamento adottato a fondamento della decisione: una decisione giudiziaria nazionale non può ritenersi arbitraria al punto da compromettere l’equità del procedimento se non sussistono una lacuna integrale a livello motivazionale o un evidente errore di fatto o di diritto.

Nel caso di specie, infatti, la Corte convenzionale ha ravvisato la completezza dell’esame del materiale probatorio e delle argomentazioni difensive svolto dal giudice nazionale, che ha restituito in motivazione in maniera esaustiva e chiara le ragioni che sono state impiegate per fondare il provvedimento di condanna. In particolare, la sentenza resa (e in seguito impugnata dalla ricorrente) conteneva riferimenti puntuali ai comportamenti assunti dalla condannata tali da integrare gli estremi della fattispecie penale rilevante, quali l’uso di una falsa identità e altri fattori indicative di un legame organico con l’organizzazione terroristica.

Pertanto, alla luce di queste osservazioni, la Corte EDU non ha ravvisato una violazione dell’art. 6 par. 1 CEDU, ritenendo che il giudice turco abbia adempiuto i propri doveri di ragionata motivazione come sanciti dalla Convenzione, fornendo quindi pieno sostegno alla discrezionalità decisoria del paese convenuto, il cui provvedimento non è risultato né irragionevole né arbitrario.

La decisione non è stata assunta dalla Corte di Strasburgo all’unanimità: due giudici hanno presentato la loro dissenting opinion, in cui è stato evidenziato come la corte turca non abbia adeguatamente applicato i criteri giuridici in precedenza adottati per ravvisare il legame organico con l’organizzazione terroristica e sulla natura delle attività richieste per configurare l’appartenenza alla stessa. Secondo i giudici dissenzienti, pertanto, al di là della colpevolezza o meno della persona condannata, la violazione dell’art. 6 par. 1 era stata integrata dal giudice turco nella misura in cui questo aveva trascurato di applicare i criteri giuridici consolidati in giurisprudenza per valutare il reato contestato alla ricorrente.

 

(Commento di Martina Palazzo)