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Darboe e Camera c. Italia, n. 5797/17, Corte EDU, 21 luglio 2022

Darboe e Camera c. Italia, n. 5797/17, Corte EDU, 21 luglio 2022

La Corte europea dei diritti dell’uomo in data 21 luglio 2022, con sentenza Darboe e Camera c. Italia n. 5797/17, ha condannato la Repubblica italiana al risarcimento del danno non patrimoniale a favore di un ragazzo gambiano per violazione dell’articolo 8, che assicura il diritto al rispetto della vita famigliare, e dell’articolo 3, che vieta i trattamenti inumani e degradanti.

 

Un minore gambiano, Darboe, arrivato in Sicilia nell’estate 2016, richiedeva asilo sostenendo di essere un minore non accompagnato. Collocato inizialmente in un centro per minori stranieri non accompagnati, tre mesi dopo veniva trasferito in un centro di accoglienza per adulti a Cona. Successivamente, su richiesta della prefettura, un medico locale effettuava una visita medica per determinare la sua età. Il rapporto che ne è scaturito indicava che la sua età ossea, valutata attraverso esami radiografici del polso e della mano sinistra sulla base del metodo Greulich e Pyle2, corrispondeva a quella di un diciottenne.

Con l’assistenza di avvocati, il richiedente presentava una domanda al tribunale nazionale per ottenere la nomina di un tutore e il riconoscimento dei suoi diritti tutelati dalla legge nazionale in quanto minore non accompagnato richiedente asilo. In seguito alla richiesta, il richiedente è stato trasferito in un centro per minori, ma la sua permanenza nel centro di accoglienza per adulti è durata più di quattro mesi.

 

Partendo dalla premessa che gli Stati contraenti hanno precisi obblighi positivi e devono assicurare che un minore non si trovi in una situazione di incertezza a causa della quale possa subire conseguenze negative dal punto di vista psicofisico, la Corte EDU si è interrogata se le autorità nazionali avessero garantito i diritti procedurali derivanti dallo status di minore non accompagnato richiedente protezione internazionale.

Il quadro giuridico europeo e internazionale prevede, secondo i giudici, opportune garanzie per il minore non accompagnato richiedente asilo, tra cui la nomina di un rappresentante legale o di un tutore, l'assistenza di un avvocato e la partecipazione informata alla procedura di accertamento dell'età.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato che, a causa delle carenze nelle garanzie procedurali dopo il suo arrivo in Italia, al sig. Darboe non erano stati forniti gli strumenti necessari per presentare una richiesta di asilo e ne era stato disposto il collocamento in un centro di accoglienza per adulti sovraffollato per più di quattro mesi. I giudici della Corte EDU, inoltre, hanno rilevato la noncuranza dei metodi di accertamento dell’età anagrafica del ragazzo gambiano e le mancate informazioni dovute al ricorrente sul tipo di procedimento e sul suo esito.

 

Nel complesso, le autorità italiane non hanno applicato il principio della presunzione di minore età, che è un elemento intrinseco della protezione del diritto al rispetto della vita privata di un individuo straniero non accompagnato che dichiara di essere minorenne. Sebbene l'accertamento dell'età di un individuo possa essere un passo necessario in caso di dubbio sulla sua minore età, il suddetto principio richiede che sufficienti garanzie procedurali accompagnino la relativa procedura. Il ricorrente non aveva beneficiato delle garanzie procedurali minime e il suo collocamento in un centro di accoglienza per adulti per più di quattro mesi aveva pregiudicato il suo diritto allo sviluppo personale e a stabilire e sviluppare relazioni con gli altri. Circostanza che si sarebbe potuta evitare, secondo la Corte, se il ricorrente fosse stato collocato in un centro specializzato o con genitori affidatari.

Per questi motivi, l’Italia è stata condannata per violazione dell’articolo 8 e dell’articolo 3 della Convezione europea sui diritti dell’uomo.

 

(Commento a cura di Alessandro Cupri)