D.L. c. P.Q., Causa C-61/24, CGUE (Terza Sezione), 20 marzo 2025

In data 20 marzo 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in materia di determinazione della residenza abituale dei coniugi ai sensi dell’art. 8 del reg. (UE) 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (c.d. Roma III).
Come è noto, l’articolo 8 reg. Roma III disciplina la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale in mancanza di scelta delle parti. Esso comporta l’applicazione della legge dello Stato in cui è situata la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui adita l’autorità giurisdizionale (let. a)), o, in mancanza, dell’ultima residenza abituale dei coniugi (let. b)). In tale contesto normativo, P.Q., cittadino tedesco e consigliere presso l’ambasciata tedesca a Mosca, depositava una domanda di divorzio dalla moglie D.L. (anch’essa cittadina tedesca e trasferitasi in Russia al seguito del marito) presso il tribunale circoscrizionale tedesco ai sensi della legge tedesca. Tale domanda era fondata sul presupposto che i coniugi fossero abitualmente residenti in Germania. I giudici tedeschi esperivano rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia chiedendo chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 8 reg. Roma III nel caso in esame.
La Corte UE ha evidenziato che il criterio di collegamento della residenza abituale figura in altri regolamenti internazional-privatistici dell’Unione, come il reg. Bruxelles II-bis, il quale è da interpretarsi coerentemente con il reg. Roma III ai sensi considerando 10 di quest’ultimo. Da tanto, ha stabilito che la nozione di residenza abituale enucleata nel contesto del reg. Bruxelles II-bis (e ter) – fondata su una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità in un dato luogo (requisito oggettivo) e sulla volontà di stabilire in detto luogo il centro abituale dei suoi interessi (requisito soggettivo) – risponde agli obiettivi del reg. Roma III e può essere applicata in tale contesto.
Per quanto riguarda la determinazione della residenza abituale dell’agente diplomatico, la Corte di giustizia ha stabilito che rileva (i) il fatto che il soggiorno di un agente diplomatico nel territorio dello Stato accreditatario non è determinata dalla volontà dell’agente diplomatico (bensì da quella dello Stato accreditante); (ii) la durata del soggiorno e; (iii) l’integrazione sociale e familiare dei coniugi nello Stato accreditante (nella fattispecie, la Germania) ovvero nello Stato accreditatario (la Russia). Tuttavia, nessuno di questi elementi è di per sé decisivo, dovendo considerarsi tutte le circostanze in concreto rilevanti. Nel caso di specie, la Corte ha stabilito – con riserva di più ampie verifiche da parte del giudice del rinvio – che i coniugi non hanno mai inteso trasferire la propria residenza abituale in Russia, avendo conservato stretti legami con la Germania.
(Commento di Pietro Campana)
