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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte Suprema finlandese, 2025:102, 4 dicembre 2025

Corte Suprema finlandese, 2025:102, 4 dicembre 2025

In data 4 dicembre 2025, la Corte Suprema finlandese si è pronunciata sulla determinazione della residenza abituale del minore ai fini della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale di minori. Come è noto, la Convenzione mira a garantire il rapido ritorno del minore nel suo Stato di residenza abituale immediatamente prima della sottrazione o del mancato ritorno, con l’obiettivo di proteggere la continuità delle condizioni di vita del minore e di evitare che uno dei genitori determini unilateralmente cambiamenti significativi nel suo ambiente familiare.

Nel caso esaminato, due genitori e il loro bambino di 21 mesi si erano trasferiti dall’Australia alla Finlandia, nell’ambito di un accordo volto a un successivo trasferimento definitivo in Cina. Due settimane dopo l’arrivo, il padre aveva portato il minore in un centro di accoglienza senza il consenso della madre. Quest’ultima aveva richiesto il ritorno del bambino in Australia invocando il suo consenso revocato.

La Corte Suprema ha rilevato che, alla data del presunto mancato ritorno, la precedente residenza abituale del minore in Australia era cessata a seguito della decisione concordata e attuata dai genitori di trasferirsi definitivamente all’estero, mentre la residenza in Finlandia non poteva considerarsi consolidata per la brevità e la natura temporanea della permanenza.

La Corte ha affermato che la residenza abituale del minore è nozione fattuale, determinata sulla base del centro effettivo della sua vita familiare e sociale, e non può essere desunta da accordi genitoriali sulla futura collocazione. Ha inoltre precisato che il consenso a un trasferimento definitivo non è unilateralmente revocabile al fine di fondare una richiesta di ritorno per mancato ritorno illecito. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha escluso la possibilità di ordinare il ritorno del minore in Australia, con conseguente annullamento della decisione della Corte d’Appello.

Dalla natura transfrontaliera della disputa deriva uno stretto legame con il pluralismo. La Corte ha infatti dovuto bilanciare gli interessi dei genitori e del minore in un contesto di pluralità di ordinamenti contesti culturali tra loro differenti, evitando che i genitori determinassero unilateralmente la residenza abituale del minore.

 

(Commento di Pietro Campana)