Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte Suprema di Cassazione, Sezione I penale, 9 giugno 2021, n. 22734

Corte Suprema di Cassazione, Sezione I penale,  9 giugno 2021, n. 22734

La prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un caso relativo all’istituto, tipico del diritto islamico, della kafala, che consente ad un minore di essere accudito da un soggetto diverso dal genitore, solitamente un parente, senza che vengano meno i legami con la famiglia d’origine.

Il caso aveva ad oggetto l’imputazione per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carico di una donna che entrava in Italia da Tunisi insieme ad una minore, priva di legame di filiazione con la stessa secondo il diritto civile italiano. L’imputata veniva condannata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia, con pronuncia confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma.

Adita la Suprema Corte di Cassazione, la donna adduceva come argomentazione del ricorso i principi dell’istituto islamico della kafala, istituto giuridico in base al quale la donna si era impegnata a crescere ed educare la minore, figlia della sorella. Tale circostanza, secondo la ricorrente idonea ad escludere l’antigiuridicità della fattispecie contestata, non era stata tenuta in considerazione dai giudici a quo e secondo la ricorrente ciò era sufficiente ad escludere il reato di cui l’art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 286 del 1998. La Suprema Corte ha accolto il ricorso sulla base del motivo dedotto, rilevando che la Corte d’Appello di Roma non aveva esaminato in modo accurato la difesa della ricorrente. Il giudice ad quem, in particolare, rimarca che i giudici di merito avrebbero dovuto accertare la sussistenza e la validità della kafala nel caso specifico, in base alle risultanze probatorie e la sua equiparabilità al rapporto madre/figlio, per le importanti conseguenze giuridiche derivanti in caso di esito positivo di detta valutazione.

In altri termini, se la Corte d’Appello avesse vagliato la presenza dei requisiti per il riconoscimento di un legame di filiazione in virtù della kafala, avrebbe escluso la configurabilità del reato di cui l’art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 286 del 1998.