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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte Suprema del Regno Unito (United Kingdom Supreme Court), [2021] UKSC 7, 26 febbraio 2021 (Begum)

Corte Suprema del Regno Unito (United Kingdom Supreme Court), [2021] UKSC 7, 26 febbraio 2021 (Begum)

Con la sentenza R (on the application of Begum) v. Special Immigration Appeals Commission and others [2021] UKSC 7, del 26 febbraio 2021, la Corte Suprema del Regno Unito si è pronunciata sul controverso caso di Shamima Begum, una donna con doppia cittadinanza britannica e bangladese recatasi in Siria, nel 2015, per combattere nelle milizie del c.d. Stato Islamico.

Nel 2019, l’Home Secretary, con proprio order, aveva privato Shamima Begum della cittadinanza britannica, in quanto ritenuta pericolosa per la sicurezza del Regno Unito. Il provvedimento di revoca della cittadinanza includeva l’ordine di non fare più ritorno nel territorio britannico.

Shamima Begum, nell’impugnare dinanzi alla Special Immigration Appeals Commission il provvedimento di revoca, contestava anche il divieto di reingresso nel Regno Unito. Infatti, a detta dei suoi legali, l’impossibilità di essere presente in sede di contestazione della misura di privazione della cittadinanza le avrebbe impedito di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e, più in generale, ad un processo equo.

Dopo un complesso iter processuale dinanzi la Special Immigration Appeals Commission, la Divisional Court e la England and Wales Court of Appeal, il caso è giunto alla Corte Suprema, la cui sentenza può essere sintetizzata come segue.

In primo luogo, i giudici hanno affermato che l’Home Secretary ha ampia discrezionalità di decidere se un soggetto è pericoloso per la sicurezza nazionale e tale determinazione può essere annullata da una corte solo se manifestamente irragionevole.

In secondo luogo, il collegio ha ritenuto che i diritti processuali del singolo non possano essere considerati prevalenti rispetto alle esigenze di sicurezza nazionale. Pertanto, se non vi è modo di assicurare ad un individuo un equo processo senza mettere in pericolo la sicurezza, l’unica soluzione è quella di sospendere il procedimento fino a quando la persona in questione non sarà nelle condizioni di parteciparvi senza rischi per la sicurezza. La Corte non ha specificato, tuttavia, quando questo sarà possibile nel caso di specie. Di conseguenza, Shamima Begum rimane per il momento in un campo profughi in Siria e il procedimento volto alla contestazione della revoca della sua cittadinanza britannica resta sospeso.

 

(Commento a cura di Chiara Graziani)