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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, Shurtleff et al. v. City of Boston et al., No. 20-1800, 596 U. S.____(2022), 2 maggio 2022

 Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, Shurtleff et al. v. City of Boston et al., No. 20-1800, 596 U. S.____(2022), 2 maggio 2022

Il 2 maggio 2022 la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata in tema di tutela della libertà di espressione e di ostensione di simboli di carattere religioso presso edifici governativi.

 

Nel caso in oggetto, il municipio della città di Boston aveva negato ad un gruppo di cittadini di innalzare temporaneamente una bandiera rappresentativa dei valori cristiani sulla propria sede, in occasione di una celebrazione autorizzata dal Comune presso la piazza antistante l’edificio stesso.

L’amministrazione comunale aveva motivato il proprio diniego in ragione del fatto che un’eventuale assenso all’esposizione del suddetto simbolo religioso sarebbe risultata in contrasto con la Clausola del Primo Emendamento della Costituzione, che vieta l’istituzione di religioni di Stato e salvaguarda, inter alia, il libero esercizio della libertà religiosa e della libertà di parola.

Il rifiuto di issare la bandiera in questione era stato ritenuto legittimo, in primo grado, dalla Corte Distrettuale e successivamente, in sede di appello, dalla Corte del Primo Circuito, secondo le quali l’apposizione di tale simbolo di portata religiosa su un edificio pubblico equivaleva ad un c.d. “government speech”.

 

La Corte Suprema ha statuito che, al fine di stabilire se un determinato messaggio rappresenti una manifestazione del pensiero da parte del governo ovvero ad opera di soggetti privati, si rende necessaria una valutazione olistica che tenga conto di diversi elementi di prova. Tra questi ultimi rientrano, in particolare, la storia pregressa di quella specifica modalità di diffusione del pensiero, la percezione che l’opinione pubblica ha di essa e il fatto che il governo abbia attivamente veicolato o meno tale messaggio.

Sulla base di tale valutazione, l’opinion di Justice Breyer – in linea con le opinioni concorrenti dei Justices Alito, Gorsuch e Kavanaugh –, ha concluso che l’issare la bandiera sulla sede del municipio non costituisse un “government speech”, bensì una libera manifestazione del pensiero da parte di privati cittadini, in virtù della mancanza di un significativo coinvolgimento dell’amministrazione comunale nella selezione della bandiera e nell’elaborazione del relativo messaggio. Il diniego opposto dall’autorità pubblica nel caso di specie integra, pertanto, una violazione della Clausola di Espressione del Primo Emendamento.

 

(Commento a cura di Marco Galimberti)