Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, Kennedy v. Bremerton School District, 597 U.S.___(2022), 27 giugno 2022

La Corte Suprema degli Stati Uniti d’America è intervenuta ancora una volta in tema di diritti del lavoratore e manifestazione della libertà religiosa nelle scuole pubbliche, ritenendo illegittimo mancato rinnovo del contratto di lavoro di un coach, perché era solito pregare, a fine partita, sul campo da football.
Joseph Kennedy è stato per sette anni un coach della scuola pubblica Bremerton High School. Al termine di ogni partita, era solito pregare da solo a centro campo. Col passare del tempo, a lui si sono uniti anche alcuni giocatori e, a volte, i membri della squadra avversaria.
A settembre 2015, Kennedy ha interrotto brevemente le preghiere, a seguito della disapprovazione espressa da parte del Dirigente scolastico; il mese successivo, però, ha ricominciato a pregare.
Il Distretto scolastico, convinto che tale comportamento fosse lesivo del Primo emendamento, ha dapprima offerto al lavoratore alcune alternative, quali pregare dopo che il pubblico se ne fosse andato; infine, ha deciso di non rinnovare il contratto per la stagione successiva.
La majority opinion della Corte, di cui il Giudice Gorsuch è autore, ha ritenuto che il contegno del ricorrente fosse protetto dal Primo emendamento e dalle clausole che da esso scaturiscono, in particolare la free excercise of religion clause e l’establishment clause, che impediscono al governo federale e statale tanto di stabilire una religione ufficiale, quanto di favorire o sfavorire un punto di vista religioso rispetto a un altro.
Per riscontrare la presenza di un’eventuale lesione del Primo emendamento, la Corte ha utilizzato un argomento storico, ritenendo che “un'analisi incentrata sull’original intent e sulla storia … abbia rappresentato a lungo la regola piuttosto che l’eccezione nella giurisprudenza della Corte sulla establishment clause" (p. 24).
La Corte Suprema, quindi, ha stabilito che la Costituzione non obbliga, da una parte, e non permette, dall’altra parte, a una scuola pubblica di impedire una tale manifestazione di libertà religiosa da parte del lavoratore. Anzi, “il rispetto delle espressioni religiose è indispensabile per la vita in una Repubblica libera e diversificata, sia che tali espressioni si svolgano in un santuario o su un campo, e che si manifestino attraverso la parola o il capo chino. Qui un'entità governativa ha cercato di punire un individuo per essersi impegnato in una breve, tranquilla e personale osservanza religiosa doppiamente protetta dalle clausole di libero esercizio e di libertà di parola del Primo Emendamento. … La Costituzione non impone né tollera questo tipo di discriminazione” (pp. 31-32).
(Commento a cura di Tania Pagotto)