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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte di Cassazione italiana, Sezioni unite civili, N. 24414/2021, 9 settembre 2021

Corte di Cassazione italiana, Sezioni unite civili, N. 24414/2021, 9 settembre 2021

Con sentenza resa lo scorso 9 settembre, le Sezioni unite della Cassazione si sono pronunciate sull’annoso tema dell’esposizione del crocifisso all’interno delle aule delle scuole pubbliche, definendo una controversia che il Giudice rimettente (Cass. civ., Sez. lav., n. 19618/2020) aveva ritenuto prospettasse questioni di diritto di particolare importanza. La particolarità del caso, sotto diversi profili distinto rispetto ai precedenti giurisprudenziali – italiani ed europei (per tutti, il celebre “caso Lautsi”) –, risiede nella qualità del soggetto la cui sfera giuridica si assumeva lesa dall’ostensione del simbolo. Si trattava, invero, di un docente di un istituto professionale al quale era stata inflitta una sospensione di 30 giorni per avere tolto, durante le ore in cui svolgeva lezione, il crocifisso dall’aula scolastica, nonostante un precedente ordine dirigenziale gli avesse imposto di attenersi a quanto stabilito a maggioranza dall’assemblea degli studenti, la quale aveva deliberato che l’effige venisse esposta.

 

Nel pervenire a una soluzione solo parzialmente favorevole alle ragioni del docente, la sentenza della Corte illustra argomentazioni di profondo impegno teorico, che possono essere così brevemente riassunte:

 

(I) la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non può ritenersi normativamente doverosa, atteso che una simile prescrizione confliggerebbe con il principio supremo di laicità della Repubblica, che vuole quest’ultima imparziale ed equidistante rispetto a ciascuna organizzazione di fede;
(II) l’esposizione del simbolo non può, ad ogni modo, ritenersi vietata. Ne consegue che la scelta della comunità scolastica, qualora favorevole all’ostensione dell’effige, debba essere assecondata, purché si riveli rispettosa del metodo di un “ragionevole accomodamento”, il quale impone di soddisfare almeno parzialmente (per esempio garantendo un’influenza sui tempi e sui modi dell’esposizione) le pretese della minoranza dissenziente;
(III) trattandosi di un simbolo essenzialmente “passivo”, il crocifisso è inidoneo a suggerire un nesso tra la funzione docente e uno specifico credo religioso. Di talché, un ordine di servizio quale quello contestato – pur illegittimo siccome non “accomodante”, nel senso poc’anzi chiarito – deve comunque considerarsi destituito di attitudine discriminatoria, diretta o indiretta.

 

(Commento a cura di Nadia Spadaro)