Corte di Cassazione italiana, Sez. V Civile, N. 11437/2026, 28 aprile 2026

Il contribuente, invocando un preteso diritto di obiezione di coscienza, aveva dichiarato di aver devoluto, sottraendola all’erario, una parte dell’IRPEF dovuta sui redditi dichiarati, destinandola all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ed in favore di un ente benefico. A fondamento della propria condotta invocava il diritto all’obiezione di coscienza con riferimento al finanziamento delle spese militari e delle spese per l’aborto, diritto che – a suo avviso – troverebbe tutela nell’art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, letto in combinato disposto con l’art. 24 della legge n. 196/2009 (che non contempla il diritto all’obiezione di coscienza) e con la legge n. 230/1998 (obiezione di coscienza al servizio militare). La Corte di cassazione respinge tutti i motivi di ricorso del contribuente, conformemente ai giudizi dei gradi di merito.
La Corte esclude l’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, rilevando che non sussistono ragionevoli dubbi interpretativi che impongano l’intervento della Corte di Giustizia: l’art. 10 della Carta tutela la libertà di coscienza ma rimette agli Stati la disciplina dell’obiezione di coscienza, e la materia della sicurezza nazionale e delle politiche sociali in tema di aborto rientra nell’ampia discrezionalità degli Stati membri. Al di fuori di siffatta disciplina non vi è spazio per la tutela di convinzioni personali che si estrinsechino nell’ambito della sicurezza nazionale e delle politiche sociali di tutela della maternità in senso ampio intesa e, più in generale, avuto riguardo alle disposizioni concernenti la pretesa impositiva dello Stato.
Viene, inoltre, dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 37-38 del D.P.R. n. 602 del 1973, sollevata nella parte in cui non consentirebbero il rimborso o la compensazione dell’imposta in applicazione di una pretesa “obiezione fiscale" alle spese militari o all’aborto, atteso che le norme censurate costituiscono mera attuazione dei principi di universalità, integrità e unità del bilancio – nonché dei doveri di concorso alla spesa pubblica ex artt. 2, 53 e 81 Cost. – e non possono essere fonte di un diritto individuale a sottrarsi, in tutto o in parte, al carico fiscale per ragioni di coscienza.
(Commento di Chiara Francioso)
