Corte di Cassazione italiana, Sez. III Penale, N. 37929/2024, 16 ottobre 2024

L’approdo giurisprudenziale della Corte di Cassazione penale, Sez. III, n. 37929 del 16 ottobre 2024, definisce con chiarezza il significato giuridico dei cosiddetti "reati culturalmente orientati" nell’ordinamento penale italiano. Tali fattispecie comprendono quella categoria di condotte che, previste come reato nell’ordinamento del gruppo culturale di maggioranza, trovano approvazione o, comunque, sono valutate con minore severità nel gruppo culturale di provenienza dell’autore del fatto. Tra gli esempi più emblematici si annoverano le diverse concezioni in tema di lesioni personali e maltrattamenti in ambito familiare, i differenti modi di esercizio dello ius corrigendi da parte dei genitori, inclusi eventuali metodi di correzione fisica, nonché la pratica delle mutilazioni genitali femminili, culturalmente radicata in alcune aree dell’Africa.
L’incremento del fenomeno migratorio ha posto all’attenzione dell’autorità giudiziaria italiana tali questioni, richiedendo un complesso bilanciamento tra il principio di territorialità della legge penale italiana, previsto dall’art. 6 c.p., che punisce tutti coloro che ivi si vengano a trovare, a prescindere dalla nazionalità del reo, e l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo, inteso come rimprovero personale nei delitti.
Nel caso posto all’esame della Terza Sezione di Cassazione, la difesa privata del ricorrente ha fondato la propria argomentazione sull’assenza di coscienza e volontà nell’azione di maltrattamento e violenza, deducendo che la disparità di trattamento tra uomo e donna fosse un elemento culturale accettato anche dalla parte offesa per un lungo periodo. Da ciò si dedurrebbe, la mancanza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, che richiede l’intento particolare di causare maltrattamenti fisici e di provocare forme di violenza nella persona offesa.
La Corte, nel dichiarare infondato tale motivo di impugnazione, afferma che per i reati di cui agli artt. 572 e 609-bis c.p., di maltrattamenti contro familiari o conviventi e violenza sessuale, è sufficiente il dolo generico. Non è quindi necessario che l’agente persegua uno scopo ulteriore rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie, essendo invece sufficiente che egli rappresenti e voglia la condotta tipica.
La fattispecie in esame esclude l’applicabilità di qualsiasi causa di giustificazione fondata sull’esercizio di un presunto diritto o sull’errore sul fatto, che non possono trovare efficacia scriminante in presenza di una condotta "platealmente invasiva della sfera dell’intimità sessuale o della stessa integrità morale o fisica del soggetto". La Cassazione, richiamando una precedente pronuncia (Cass., Sez. III, 2 luglio 2007, n. 25112), ha già riconosciuto la rilevanza del contesto sociale, familiare o culturale in cui l’atto risulti privo di valenza erotica – come nel caso del bacio sulla bocca quale segno di saluto nella tradizione russa – ma ha altresì precisato che non è possibile escludere la rilevanza penale qualora tali condotte esprimano una concezione del rapporto coniugale non fondata sulla pari dignità dei coniugi, principio inderogabile nel nostro ordinamento.
Si ricorda, infine, che il trattamento sanzionatorio dei reati di violenza di genere e domestica è stato rafforzato da recenti interventi legislativi, che hanno riconosciuto a tali fattispecie un particolare allarme sociale. In particolare, la legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso) ha introdotto nuove fattispecie incriminatrici, quali il reato di "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" (c.d. revenge porn, ex art. 612-ter c.p.) e quello di "Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso" (art. 583-quinquies c.p.). Più recentemente, inoltre, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) ha introdotto modifiche sul piano processuale, prevedendo la procedibilità a querela della persona offesa e ampliando da tre a sei mesi il termine per la presentazione, la quale, una volta proposta, diviene irrevocabile.
In conclusione, la sentenza conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’ordinamento penale italiano non ammette deroghe di carattere culturale in relazione a condotte lesive di diritti fondamentali, ribadendo la centralità dei principi di uguaglianza e tutela della dignità umana.
(Commento di Bruno Pitingolo)