Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte di Cassazione italiana, Sez. III Penale, N. 34576/2021, 17 settembre 2021

Corte di Cassazione italiana, Sez. III Penale, N. 34576/2021, 17 settembre 2021

La Sezione III Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla possibilità di sottoporre a procedimento un chierico già giudicato per i medesimi fatti in sede canonica, senza che ciò integri violazione del divieto di bis in idem.

 

L’intera questione si fonda su un’interpretazione estensiva, suggerita dal ricorrente, dell’art. 649 c.p.p., secondo la quale il divieto di un nuovo giudizio, letto in conformità agli artt. 2 e 3 Cost., dovrebbe assumere portata internazionale, potendo così operare anche nei rapporti con Stati pacificamente non membri dell’Unione europea, ma con cui l’Italia intrattiene storiche relazioni di reciprocità e fiducia, come lo Stato Città del Vaticano.

La vicenda, però, nulla ha a che fare con i tribunali vaticani, quanto, piuttosto, con la giurisdizione interna all’ordinamento canonico. Si tratta, in altre parole, di sentenze pronunciate dall’autorità ecclesiastica nell’esercizio del “diritto nativo e proprio” - così lo definisce il can. 1311 del codice di diritto canonico - “di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti”. In quanto tale, l’esercizio del diritto in esame non genera alcun vincolo o effetto a carico dell’ordinamento giuridico italiano.

Anche qualora si fosse trattato di rapporti tra giurisdizioni statuali, però, e non, come nel caso di specie, tra una giurisdizione statuale e una confessionale, le doglianze del ricorrente non avrebbero potuto trovare accoglimento. È certo vero che il principio/garanzia di ne bis in idem detiene, nel nostro ordinamento, una particolare “forza espansiva”, ma ciò non significa che esso abbia valenza sovranazionale, in assenza di specifici e puntuali riconoscimenti convenzionali.

 

(Commento a cura di Alessandro Negri)