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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte di Cassazione italiana, Sez. I Civile, N. 41736/2021, 28 dicembre 2021

Corte di Cassazione italiana, Sez. I Civile, N. 41736/2021, 28 dicembre 2021

La Corte di Cassazione, recentemente, si è pronunciata sulla incandidabilità per un periodo determinato di alcuni amministratori collusi in modo diretto o indiretto con la criminalità organizzata di tipo mafioso.

Nel caso di specie, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato i signori A. M., S. S., R. B. non candidabili alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e il Parlamento europeo, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento del Comune di Pachino, il quale era avvenuto con d.P.R. del 15 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell’interno che aveva segnalato l’esistenza di “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori”.

 

Il ricorrente ha denunciato la nullità del decreto impugnato per l’assenza di un valido atto introduttivo del giudizio, con conseguente lesione del diritto di difesa e della presunzione di innocenza, nonché la mancata valutazione della natura sanzionatoria del procedimento, in considerazione della gravità e afflittività della misura della incandidabilità, e la mancata verifica e prova dei pretesi comportamenti collusivi con le organizzazioni criminali.

 

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il ricorso inammissibile, non ravvisandosi le condizioni previste dall’art. 374, comma 2 c.p.c. Si tratta, infatti, di una misura interdittiva di carattere preventivo, i cui presupposti di applicazione sono ben individuati e, quindi, prevedibili. La finalità perseguita dalla norma è di evitare il rischio che quanti abbiano cagionato il grave dissesto dell’amministrazione comunale, rendendo possibili ingerenze al suo interno delle associazioni criminali, possano aspirare a ricoprire cariche identiche o simili a quelle già rivestite e, in tal modo, potenzialmente perpetuare l’ingerenza inquinante nella vita delle amministrazioni democratiche locali.

 

(Commento a cura di Edin Skrebo)