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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte di Cassazione italiana, Sez. I Civile, N. 28/2025, 2 gennaio 2025

Corte di Cassazione italiana, Sez. I Civile, N. 28/2025, 2 gennaio 2025

L’ordinanza della Cassazione n. 28 del 2 gennaio 2025 interviene sul tema della persistenza dei doveri morali e sociali tra ex conviventi, anche in un tempo successivo rispetto alla conclusione della convivenza more uxorio.

La vicenda sottoposta al vaglio della Corte attiene a un ricorso per cassazione proposto da un figlio, in qualità di erede della madre defunta, nei confronti del fratello unilaterale (nato dallo stesso padre ma da madre diversa). Una delle domande proposte dall’attore riguardava, in particolare, il rimborso delle spese sostenute dalla madre a decorrere dal 2006 per i bisogni alimentari e l’assistenza del padre comune, in un momento successivo alla cessazione della convivenza more uxorio con la madre dell’attore.

Il Tribunale di Milano aveva accolto parzialmente le domande, accertando l’obbligo del convenuto a provvedere al pagamento del 50% delle spese sostenute per la retta della casa di soggiorno per anziani ove risiedeva il padre e rigettando le altre domande.

In sede di gravame, la Corte d’Appello respingeva le domande relative al rimborso delle spese sostenute dalla madre prima del 2006 e fino al 2016, ritenendo che il contributo della madre verso il padre (ex convivente) fosse qualificabile in termini di adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., e, quindi, non fosse sottoposto all’obbligo di restituzione.

Avverso tale pronuncia, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, nella sentenza in esame, si trova quindi a doversi pronunciare in merito alla questione della sussistenza di obbligazione naturale con riguardo alle prestazioni di mantenimento e assistenziali effettuate tra ex conviventi more uxorio.

A tal proposito, la Cassazione riconosce che, secondo l’orientamento consolidato della Corte medesima, affinché si configuri un’obbligazione naturale sono necessari due requisiti: in primo luogo, l’esistenza di un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società; in secondo luogo, l’accertamento che tale dovere sia stato adempiuto in modo spontaneo, mediante una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso.

La Corte, inoltre, ricorda che le unioni di fatto, quali formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi anche in attribuzioni finanziarie a favore del convivente, nel corso della convivenza, configurando l’adempimento di un’obbligazione naturale.

Tuttavia, la questione che la Cassazione si trova ad affrontare per la prima volta con questa ordinanza riguarda la configurabilità di tali doveri anche nel periodo successivo alla cessazione della convivenza more uxorio.

La Cassazione ritiene corretta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, che riconduceva i doveri solidaristici nei confronti dell’ex convivente more uxorio all’alveo dei doveri sociali e morali, ritenendoli sussistenti e meritevoli di tutela anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, avuto riguardo alla specificità del caso concreto.

La Cassazione sottolinea che le convivenze di fatto sono un diffuso fenomeno sociale, anche se di origine relativamente recente. Invero, dai dati statistici risulta la moltiplicazione delle unioni libere, che ormai superano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio, come affermato dalla Corte costituzionale (per es. Corte Cost. 25 luglio 2024, n. 148).

L’affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia, prima nella società e poi nella giurisprudenza, grazie anche all’impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu 21 luglio 2015, Oliari et al. c. Italia), ha trovato un approdo legislativo nella legge n. 76 del 2016, che contempla due modelli distinti: l’unione civile, riservata alle coppie dello stesso sesso, e la convivenza di fatto, aperta a tutte le coppie.

La convivenza di fatto, trovando copertura di rango costituzionale nell’art. 2 Cost., esige una tutela che si affianca a quella riservata alla famiglia fondata sul matrimonio dall’art. 29, comma 1, Cost.

In questa prospettiva, la Cassazione conclude che il dovere morale e sociale di assistenza materiale nei confronti dell’ex convivente more uxorio, anche dopo la cessazione del rapporto, si ponga in linea coerente e conforme “alla valutazione corrente nella società”, alla luce della attuale concezione pluralistica della famiglia, e sia pertanto idoneo a configurarsi come obbligazione naturale, purché sussistano anche gli altri requisiti previsti dall’art. 2034 c.c. per la sussistenza di un’obbligazione naturale, ossia spontaneità, adeguatezza e proporzionalità, avuto riguardo alla specificità della fattispecie.

Nel caso specifico, la Corte di merito aveva accertato che i due conviventi avevano avuto un lungo percorso di vita insieme, con convivenza pacificamente durata fino al 2006, caratterizzata dalla nascita di un figlio. Nonostante la cessazione della convivenza, vi era comunque un legame di affetto, dimostrato da una serie di circostanze di fatto. Quindi, le spese sostenute a beneficio dell’ex convivente erano caratterizzate dalla consapevolezza di adempiere a un dovere morale verso una persona con cui vi era stata condivisione di anni di vita comune, tant’è vero che la madre, quand’era in vita, mai aveva pensato di richiedere il rimborso delle somme spese.

La Cassazione ritiene che la connotazione concreta del rapporto affettivo descritta nella sentenza impugnata risulti pienamente corrispondente al contesto valoriale pluralistico appena delineato, poiché è espressione di un vincolo solidaristico derivante dalla pregressa unione di fatto, che rappresenta una “formazione sociale” tutelata dall’art. 2 Cost., e ciò in conformità anche “alla valutazione corrente nella società”, stante l’affermazione progressivamente estesa di una concezione pluralistica della famiglia.

 

(Commento di Martina D'Onofrio)