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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte di Cassazione francese (Cour de cassation française), Chambre sociale, N. 20-14.014, 19 gennaio 2022

Corte di Cassazione francese (Cour de cassation française), Chambre sociale, N. 20-14.014, 19 gennaio 2022

La Corte di Cassazione francese si è di recente trovata a decidere se un trasferimento disciplinare, ordinato dal datore di lavoro e rifiutato dal dipendente a causa delle sue convinzioni religiose, possa ritenersi giustificato da un'esigenza professionale essenziale e determinante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000.

Come noto, in base a tale disposizione, le restrizioni alla libertà religiosa devono essere giustificate dalla natura del compito da svolgere, soddisfare un'esigenza professionale essenziale e determinante ed essere proporzionate allo scopo perseguito. La CGUE precisa che la nozione di "requisito professionale essenziale e determinante", ai sensi di questo testo, si riferisce a un requisito oggettivamente dettato dalla natura o dalle condizioni di esercizio dell'attività professionale in questione.

 

Nel caso sottoposto all’esame della Cour de Cassation, un dipendente era stato trasferito disciplinarmente per aver rifiutato di svolgere le proprie mansioni nel sito a cui era stato assegnato in applicazione di una clausola di mobilità, clausola che veniva legittimamente fatta valere dal datore di lavoro. Il dipendente aveva giustificato il suo rifiuto di recarsi in questo luogo di assegnazione in quanto le sue convinzioni religiose indù gli vietavano di lavorare in un cimitero. Il dipendente ha poi contestato il suo trasferimento disciplinare, sostenendo la discriminazione sulla base delle sue convinzioni religiose.

I giudici di merito accoglievano il ricorso, sostenendo che spettava al datore di lavoro valutare se, tenendo conto dei vincoli inerenti all'azienda, fosse possibile offrire al dipendente un lavoro compatibile con le esigenze di ciascuna delle parti, cosa che il datore di lavoro, secondo i giudici,  non aveva fatto. La Corte d’appello aveva dunque annullato la sanzione e il successivo licenziamento pronunciato per il mancato rispetto degli obblighi da parte del dipendente.

 

La Corte di Cassazione francese ha censurato la decisione dei giudici di merito ritenendo che il trasferimento disciplinare fosse giustificato da un'esigenza professionale essenziale e determinante ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva del 27 novembre 2000.

In particolare, la Corte ha ritenuto che l’assegnazione del dipendente, capo squadra nel settore delle pulizie, ad un cantiere sito in un cimitero per svolgere le sue mansioni contrattuali corrispondesse all’interesse aziendale e che il trasferimento disciplinare fosse la legittima applicazione di una clausola di mobilità preventivamente concordata tra le parti. La Corte ha, inoltre, osservato che la misura disciplinare fosse proporzionata allo scopo perseguito, poiché permetteva di mantenere il rapporto di lavoro assegnando il dipendente ad un altro cantiere di pulizia. Tali condizioni giustificavano, dunque, la restrizione alla libertà religiosa del dipendente, escludendo la natura discriminatoria della sanzione adottata nei suoi confronti.

 

(Commento a cura di Nadia Spadaro)