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Corte costituzionale italiana, N. 62/2022, 10 marzo 2022

Corte costituzionale italiana, N. 62/2022, 10 marzo 2022

La Corte costituzionale si è recentemente pronunciata in materia di elezioni comunali, dichiarando incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di cinquemila abitanti, dell’esclusione di una lista elettorale che non presenti candidati di genere sia maschile che femminile.

 

Nel caso di specie, veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell’ articolo 71, comma 3 bis del Testo unico degli Enti Locali con l’articolo 30, primo comma, lettera d) bis ed e) del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, per violazione degli articoli 3, secondo comma, e 51, primo comma della Costituzione,  nella parte in cui tali disposizioni non prevedono l’esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i generi nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. Il rimedio dell'esclusione dalla competizione elettorale della lista che non contempli entrambi i generi è, secondo la Corte, finalizzato alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, nonché alla tutela del principio di uguaglianza sostanziale e di un corretto bilanciamento dell'interesse al riequilibrio della rappresentanza con quello della rappresentatività.

La soluzione adottata dal legislatore rispetto alla promozione delle pari opportunità nei comuni con meno di cinquemila abitanti appare pertanto, oltre che direttamente in contrasto con la Costituzione, “frutto di un cattivo uso della sua discrezionalità, manifestamente irragionevole e fonte di una ingiustificata disparità di trattamento fra Comuni nonché fra aspiranti candidati (o candidate)”. La sanzione dell’esclusione della lista elettorale che presenta candidati di un solo genere – già prevista, per inciso, nella normativa in esame per i comuni con più di quindicimila abitanti – dovrebbe essere applicato anche alla disciplina della presentazione delle liste nei comuni con meno di cinquemila abitanti.

Nel complesso, la soluzione prospettata dalla Corte costituzionale non altera il sistema delle misure di promozione delle rappresentanze di genere delineato dalla legge n. 215 del 2012 - ‘Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali’. Questa conserva il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei Comuni e stabilisce per quelli con meno di cinquemila abitanti il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i generi nelle liste, limitandosi a garantirne l'effettività con l'introduzione di una sanzione in caso di violazione.

 

(Commento a cura di Edin Skrebo)