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Corte costituzionale italiana, N. 60/2023, 6 aprile 2023

Corte costituzionale italiana, N. 60/2023, 6 aprile 2023

La Corte costituzionale si è recentemente pronunciata in materia di elezioni comunali, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Sardegna n. 9 del 11 aprile 2022. La disposizione in parola, andando a modificare la previgente legge ragionale n. 4 del 2012, sanciva la possibilità per i sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti di assumere un numero massimo di quattro mandati consecutivi ed ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti un numero massimo di tre mandati consecutivi.

 

Nel caso di specie, i giudici hanno accolto l’impugnazione ritenendo fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri. In primo luogo, la Corte ha confermato la propria precedente giurisprudenza ricordando che la disciplina che regola le elezioni degli enti locali e le ineleggibilità e incompatibilità connesse spetta alla competenza statutaria delle Regioni ad autonomia speciale. Tuttavia, i giudici hanno anche ricordato che tale competenza deve esercitarsi in armonia con la Costituzione, in particolare con il principio previsto all’articolo 51, oltre che con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.

La Corte nella sua sentenza ha continuato, poi, affermando che la tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo esige che tutti i cittadini possano accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, a prescindere dal loro genere. Deve essere perciò il legislatore statale a stabilire, per i sindaci, il numero massimo di mandati elettivi consecutivi, con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale (e quindi anche per i Comuni). Inoltre, la Corte ha ricordato che la previsione del numero massimo dei mandati elettivi consecutivi dei sindaci, introdotta come ponderato contraltare alla loro elezione diretta, serve a garantire vari diritti e principi di rango costituzionale, quali ad esempio, la par condicio effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della classe politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha concluso dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge n. 9 del 2022 per violazione dell’articolo 3, lettera b) dello Statuto speciale della Regione stessa e degli articoli 3 e 51 della Costituzione, nonché per il contrasto con la disciplina statale, sancita dall’articolo 51, comma 2, del Testo unico degli enti locali (TUEL), in forza della quale i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti possono svolgere tre mandati consecutivi e i sindaci degli altri comuni due.

 

(Commento a cura di Edin Skrebo)