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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte costituzionale italiana, N. 33/2025, 21 marzo 2025

Corte costituzionale italiana, N. 33/2025, 21 marzo 2025

Con la recente sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, la Corte Costituzionale italiana segna un nuovo approdo evolutivo nel panorama giuridico italiano dedicato alla filiazione, alla genitorialità e, più in generale, al pluralismo delle configurazioni familiari. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che escludeva per le persone singole non coniugate la possibilità di adottare minori stranieri mediante la procedura di adozione internazionale. Questa decisione segna un passo significativo verso il riconoscimento di una pluralità di modelli familiari e di genitorialità, in linea con i principi costituzionali e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte costituzionale interviene su una disciplina vigente da quarant’anni e ripristina il rapporto di compatibilità tra la Carta fondamentale e la legge nazionale.

Le argomentazioni sulle quali si fonda questa pronuncia si sintetizzano come segue:

(a) anche le persone singole possono offrire un ambiente stabile e armonioso per la crescita di un minore, mentre le coppie di persone di genere diverso e di persone coniugate non sono necessariamente le uniche ad essere idonee, non possono essere considerate ex se idonee e non esistono dati scientifici che dimostrino che le persone singole non possano offrire un ambiente congruo;  

(b) l’autodeterminazione, ossia la libertà di assumere le scelte, non è un diritto assoluto ma ha dei limiti, specie quando è orientata alla determinazione della genitorialità, tuttavia questi limiti non possono essere assoluti, alla stregua di automatismi, salvo che non risultino posti a presidio di interessi di rango costituzionale;

(c) occorre considerare la soluzione ottimale in concreto, dunque rileva pure la rete familiare di riferimento, ossia la famiglia allargata che circonda l’adottante e non solo quella nucleare;

(d) la disciplina non è vincolata al principio di imitazione della natura (imitatio naturae).

Resta invariato il limite, invece, per le adozioni nazionali dei minori italiani che versano in condizione di abbandono.

 

(Commento di Stefania Pia Perrino)