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Corte costituzionale italiana, N. 230/2021, 20 ottobre 2021

Corte costituzionale italiana, N. 230/2021, 20 ottobre 2021

Recentemente, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 230/2021 su alcune disposizioni del d.lgs. n. 235 del 2015 in materia di sospensione di diritto dalla carica di sindaco per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti.

 

Nel caso di specie, il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 (diritto di difesa) e 113 (tutela giurisdizionale contro gli atti della PA) della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, lettera a), e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi).

 

Il decreto prefettizio previsto all’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 235 del 2012, impugnato davanti all’autorità giudiziaria, ha carattere vincolato e assolve a una funzione di mero accertamento dell’effetto sospensivo derivante direttamente dalla pronuncia di condanna. Il legislatore ha scelto, infatti, di individuare egli stesso le condizioni per l’applicazione della sospensione e di riservare ai giudici il compito di verificarne la sussistenza, senza apprezzamenti da operare nel caso specifico. Una soluzione normativa di questo tipo non integra, di per sé, la violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione. Per questo, una disciplina sostanziale che collega automaticamente la sospensione alla condanna penale non definitiva per determinati reati non è idonea a violare, di per sé, a cagione del previsto automatismo, il diritto di difesa, in quanto non preclude all’interessato la possibilità di far valere in giudizio il suo diritto nei limiti in cui esso è protetto dal diritto sostanziale.

 

(Commento a cura di Edin Skrebo)