Corte costituzionale italiana, N. 155/2025, 23 ottobre 2025

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 155 del 2025, ha affrontato una questione di grande rilievo giuridico e sociale: l’accertamento della genitorialità da procreazione medicalmente assistita dopo il completamento di un percorso di transizione di genere. Il caso sottoposto al vaglio costituzionale trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Como che aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale sugli articoli 9 e 12 della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui impediscono a persone dello stesso sesso di realizzare un trattamento di PMA.
In particolare, una coppia di sesso diverso ha avviato un ciclo di fecondazione artificiale, prestato il consenso informato al prelievo e alla crioconservazione dei propri gameti per uso futuro. I gameti sono stati successivamente utilizzati per ottenere una gravidanza nella partner; successivamente, uno dei due pazienti intraprende un percorso di transizione di genere. La medesima persona, divenuta genitore, ha richiesto l’accertamento della propria genitorialità rispetto ai minori nati grazie al trattamento di PMA. Il Tribunale di Como ha ritenuto che la sopravvenuta transizione incida e determini una violazione dei requisiti di accesso alla PMA e, dunque, interferisce con la possibilità di considerare il consenso prestato come fonte del rapporto di filiazione.
La Corte costituzionale, tuttavia, ha escluso che la questione riguardi i requisiti di accesso alla procreazione medicalmente assistita, osservando che tali requisiti sono stati rispettati al momento dell’avvio del ciclo. Semmai, secondo la Corte, occorre interrogarsi sui presupposti codicistici dell’accertamento della paternità, i quali si fondano sul dato biologico condiviso tra genitore e figlio. Per questo motivo, la questione di legittimità costituzionale proposta è stata dichiarata inammissibile. Sicché pure in un caso di filiazione da PMA, l’accertamento della paternità trova il suo fondamento nella realtà biologica, ossia sul rapporto genetico, non invece sul consenso prestato al tempo del trattamento. La Corte, quindi, separa nettamente il piano dell’accesso alla cura da quello della costituzione del vincolo di filiazione. Questo approccio riduce l’instabilità giuridica del rapporto di filiazione per i minori coinvolti.
La sentenza segna un ulteriore passo nella giurisprudenza sulle “sopravvenienze riproduttive”: dopo i casi relativi a crisi coniugali sopravvenute e alla morte di uno dei partner, la Corte affronta la transizione di genere come fattore sopravvenuto. La soluzione adottata privilegia la tutela della certezza delle relazioni familiari e del superiore interesse dei minori rispetto a considerazioni che implicherebbero la riconsiderazione ex post di diritti già costituiti.
La pronuncia lascia aperte questioni normative e sistemiche. Gli strumenti codicistici che disciplinano l’accertamento della paternità non contemplano la specificità della procreazione assistita né i casi di transizione di genere. Emerge così una lacuna normativa tanto nel codice quanto nella legge sulla procreazione medicalmente assistita. Si svaluta, inoltre, il valore centrale del consenso informato come atto di autorizzazione al trattamento sanitario e, al contempo, costitutivo del legame tra genitore sociale e figlio, in considerazione del tipo di trattamento sanitario realizzato, ossia una fecondazione omologa con i gameti dei due pazienti, senza ricorrere a cellule riproduttive di donatori terzi alla coppia.
La sentenza n. 155 del 2025 conferma la centralità del dato biologico, come già accaduto nelle precedenti pronunce sulle sopravvenienze riproduttive, aprendo la strada a un dibattito sociale e pure giuridico necessario per affrontare in modo organico e sistematico le questioni relative alle sopravvenienze riproduttive durante i cicli di fecondazione artificiale.
(Commento di Stefania Pia Perrino)
