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Corte costituzionale italiana, N. 137/2025, 28 luglio 2025

Corte costituzionale italiana, N. 137/2025, 28 luglio 2025

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede l’inutilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l’amministrazione finanziaria abbia richiesto al contribuente e che questi non abbia esibito o trasmesso.

L’ordinanza di rimessione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma censurava la preclusione probatoria ritenendola lesiva del diritto di difesa, del giusto processo e del diritto al silenzio. Ricostruita l’evoluzione interpretativa della giurisprudenza di legittimità, la quale ha già limitato l’ambito applicativo della preclusione, escludendola nei casi di non imputabilità della mancata esibizione, di richiesta generica o di dati già reperibili da parte dell’amministrazione, la Corte costituzionale dichiara alcune questioni di  legittimità costituzionale infondate e le restanti inammissibili per difetto di motivazione, purché la preclusione sia interpretata in modo ulteriormente restrittivo. Le disposizioni censurate, all’interno di una logica deflattiva e tesa a favorire il dialogo anticipato, la cooperazione e l’intesa tra fisco e contribuente, non violano i parametri evocati dal giudice rimettente, purché si escluda l’operatività della preclusione quando la documentazione contenga elementi non univocamente favorevoli al contribuente o già in possesso dell’amministrazione. Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata, la preclusione probatoria può operare solo per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore del contribuente», da intendersi come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell’eventuale pretesa dell’amministrazione finanziaria.

Devono, pertanto, essere esclusi dall’ambito applicativo della sanzione dell’inutilizzabilità quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, un registro in cui figurassero anche annotazioni contra se) un contenuto “misto”, ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per il contribuente.

 

(Commento di Chiara Francioso)