Corte costituzionale francese (Conseil constitutionnel), N. 2025-1180 QPC, 6 febbraio 2026

La Corte costituzionale francese è stata adita il 18 novembre 2025 dal juge des référés del Consiglio di Stato con riferimento a una questione posta dalla Association de Bleuets de France relativa alla conformità alla Costituzione dell’art. 36-3 della Legge sulla separazione tra Stato e Chiese del 1905 nella formulazione dettata dalla Legge n. 2021-1109 del 24 agosto 2021 che rafforza il rispetto dei principi della Repubblica.
La disposizione scrutinata dalla Corte costituzionale prevede, nell’ambito della polizia dei culti, che il rappresentante dello Stato in Ciascun Dipartimento o, a Parigi, il prefetto di Polizia possano disporre la chiusura in via provvisoria di un luogo di culto laddove ricorrano casi di incitamento all’odio o alla violenza. Secondo l’associazione ricorrente nel giudizio a quo, tali previsioni, nell’interpretazione ricorrente, consentirebbero all’autorità amministrativa di ordinare la chiusura di un luogo di culto sulla base di elementi privi di collegamenti fattuali diretti con quanto avviene nel luogo di culto interessato. Tale interpretazione si fonderebbe dunque su motivi estranei a quelli previsti dalla legge e determinerebbe alla libertà religiosa una limitazione inadeguata, non necessaria e sproporzionata rispetto all’obiettivo asseritamente perseguita (ossia: la protezione della sicurezza personale).
I giudici francesi hanno in primis ribadito che ai sensi dell’art. 10 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 deve essere garantita la libertà di coscienza (e dunque religiosa), specificando altresì che l’art. 1 della Costituzione sancisce l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini francesi e il rispetto della Repubblica nei confronti di tutte le credenze. Dal combinato disposto delle due previsioni può essere desunta la sussistenza dell’onere particolare a carico della Repubblica di garantire il libero esercizio dei culti. Allo stesso modo è compito della repubblica riconoscere la libertà di associazione, che può essere limitata solo laddove ricorrano esigenze necessarie, adeguate e proporzionate all’obiettivo perseguito.
Approfondendo la disamina delle disposizioni vagliate, la Corte costituzionale si è soffermata sui lavori preparatori della legge del 24 agosto 2021, che le ha modificate: il legislatore si è posto l’obiettivo (di valore costituzionale) di prevenire gravi forme di turbamento dell’ordine pubblico derivanti dalla provocazione o dall’incitamento all’odio o alla violenza contro la persona.
Inoltre, la Corte ha precisato che la chiusura dei luoghi di culto può essere disposta solo nei casi in cui nei luoghi in questione si siano verificati casi di provocazione, incitamento all’odio o alla violenza nei confronti di una persona o di un gruppo.
Quanto all’interpretazione denunciata dall’associazione ricorrente, ritenuta lesiva del diritto di libertà religiosa e di culto, la Corte costituzionale ne ha negato la ricorrenza consolidata in giurisprudenza, specificando peraltro che nulla osta a che l’autorità amministrativa o il prefetto possano, sotto il controllo del giudice, tenere in considerazione dichiarazioni rese al di fuori del luogo di culto o idee o teorie che, pur non essendo diffuse dalle persone che vi officiano o lo gestiscono, presentino con lo stesso un collegamento sufficiente.
Il co. 2 del par. I dell’art. 36-3 sancisce poi l’esigenza che il provvedimento amministrativo di chiusura del luogo di culto debba essere preceduto da un procedimento in contraddittorio nonché debitamente motivato. Il legislatore ha inoltre limitato alla durata massima di due mesi la chiusura disposta, senza possibilità di rinnovamento della stessa, prevedendo che una nuova misura di chiusura possa fondarsi solo su elementi di novità intervenuti in seguito alla riapertura del luogo. Il provvedimento deve essere giustificato e proporzionato alle ragioni che lo fondano: il prefetto ha quindi l’onere di valutare le esigenze delle persone che frequentano abitualmente il luogo e la possibilità di praticare il culto in uno spazio differente. Il giudice amministrativo ha il compito di verificare che la misura sia adeguata, necessaria e proporzionata.
La Corte costituzionale, da ultimo, ha precisato che il provvedimento di chiusura può essere oggetto di un ricorso cautelare ai sensi del codice di giustizia amministrativa, con l’eventualità che venga celebrata – laddove il giudice lo ritenga opportuno – un’udienza pubblica, che determinerebbe la sospensione della misura fino alla decisione sul ricorso (che deve essere emanata entro quarantotto ore).
Delineato così il quadro normativo che sorregge la misura contestata, i giudici costituzionali hanno concluso respingendo la censura fondata sulla violazione delle esigenze costituzionali prospettata, dichiarando pertanto la conformità a Costituzione dell’art. 36-3 della Legge sulla separazione tra Stato e Chiese del 1905.
I giudici costituzionali hanno quindi negato l’incompatibilità costituzionale della norma esaminata nella formulazione determinata dalla novella del 2021, che era già stata sottoposta al controllo del Conseil constitutionnel ed epurata o modificata in accordo alle indicazioni dallo stesso fornite.
La decisione dunque conferma la tendenza del Conseil ad accordare al legislatore e all’autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento nella prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione, purché le misure rimangano assoggettate a garanzie procedurali e a un controllo giurisdizionale effettivi. Al tempo stesso, la pronuncia in esame illustra, coerentemente con la consolidata giurisprudenza costituzionale sul punto, la centralità del controllo di proporzionalità nel giudizio che vede schierati da un lato la sicurezza pubblica e dall’altro le libertà fondamentali, ivi compresa la libertà religiosa, soprattutto laddove siano ammesse interpretazioni estensive dei presupposti applicativi delle misure di polizia dei culti.
(Commento di Martina Palazzo)
