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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Corte costituzionale federale tedesca (Bundesverfassungsgericht), Ersten Senats, No. 1 BvR 1541/20, 16 dicembre 2021

Corte costituzionale federale tedesca (Bundesverfassungsgericht), Ersten Senats, No. 1 BvR 1541/20, 16 dicembre 2021

La pandemia di COVID-19 presenta due rischi specifici per gli individui con disabilità, specialmente per coloro che dipendono da diverse persone per l'assistenza quotidiana o che vivono in strutture sociosanitarie: non solo sussiste un rischio maggiore di contrarre il COVID-19, ma anche una più alta probabilità di sviluppare sintomi gravi o di morire a causa della malattia.

Per prevenire la carenza di cure intensive - e quindi le situazioni di triage - il legislatore tedesco ha adottato ed emendato numerose disposizioni di legge ma non ha ancora messo in atto un quadro vincolante che consideri le situazioni di malattia e disabilità nel regolare l’uso equo delle risorse scarse di terapia intensiva, nel caso di effettive carenze.  

 

L’Ersten Senats del Bundesverfassungsgericht ha riscontrato che, in tali circostanze, è in gioco la vita delle persone, uno dei diritti costituzionali di più alto rango, protetto dall’Art. 2, c. 2, della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz - GG). Inoltre, l’Art. 3, c. 3, secondo periodo, del GG dispone espressamente che “[n]essuno può essere discriminato a causa di un suo handicap”, vietando, in questo caso, il razionamento dei servizi di assistenza intensiva e la classificazione in sede di triage sulla base di criteri meramente astratti quali, tra gli altri, la disabilità o lo stato di malattia (§44).

 

In questo senso, la Corte osserva che “[s]e la malattia attuale, la morbilità e lo stato generale di salute fossero determinanti, le persone disabili e anziane avrebbero un rischio maggiore di essere classificate peggio, perché sono più frequentemente colpite da problemi di salute secondari rispetto alle persone senza disabilità che hanno bisogno di cure, hanno uno stato generale di salute più povero e si ammalano acutamente più rapidamente” (§48).

 

Al momento, non risulta che siano state emanate misure sufficienti per garantire la protezione delle persone con disabilità o, meglio, che garantiscano che nessuno sia a rischio di essere svantaggiato sulla base della disabilità nell'assegnazione dei trattamenti di mantenimento della vita nel caso in cui si verificassero carenze nelle risorse di cure intensive.

 

Per questo, nel non aver adottato di misure efficaci e sufficienti per fronteggiare questa situazione di delicatezza e impedire una discriminazione sulla base della disabilità, il legislatore ha violato l’Art. 3, c. 3, secondo periodo, della Legge fondamentale.

L’Ersten Senats del Bundesverfassungsgericht ha levato un chiaro monito: “il legislatore è tenuto ad adempiere al suo dovere di agire senza indugio prendendo le opportune precauzioni” (§130).

 

(Commento a cura di Tania Pagotto)