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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Consiglio di Stato italiano, Sez. VII, N. 1842/2022, 16 marzo 2022

Consiglio di Stato italiano, Sez. VII, N. 1842/2022, 16 marzo 2022

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 marzo 2022 n. 1842, si pronuncia sull’esclusione dal beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente (di importo pari ad euro 500) degli insegnanti di religione cattolica con contratto a tempo determinato.

 

Il Tar Lazio aveva respinto il ricorso proposto per l’annullamento di una nota del M.I.U.R., che specificava che la Carta e i relativi € 500,00 annui dovessero essere assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato. Il Tar, in particolare, aveva ritenuto che la c.d. “Carta del docente” non rientrasse nelle condizioni di impiego per le quali l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 (allegato alla direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999) prescrive la parità di trattamento, non avendo la stessa natura di retribuzione accessoria o reddito imponibile, ma essendo attinente alla formazione del docente.

Pertanto, la Carta del docente, secondo il Tar, compenserebbe la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio è obbligatoria e permanente e la circostanza per la quale esista, in base al CCNL di categoria, anche un obbligo di formazione per i docenti non di ruolo non sarebbe rilevante perché la legge che prevede la Carta docente è intervenuta successivamente rispetto al CCNL.

 

Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar Lazio ritenendo che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.

In particolare, secondo il Consiglio di Stato, la nota MIUR introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, laddove non prevede anche nei loro confronti l’erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A. rendendo operativo un sistema che va a favorire la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario. 

 

I giudici di Palazzo Spada hanno, dunque, riconosciuto il diritto a ottenere la Carta docente agli insegnanti di religione cattolica incaricati annualmente (docenti a tempo determinato), affermando che non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo per gli strumenti, le risorse e le opportunità, che garantiscono la formazione in servizio.

 

(Commento a cura di Nadia Spadaro)