Consiglio di Stato francese (Conseil d'État), N. 494511, 1 aprile 2025

In una recente decisione del 1° aprile 2025, il Consiglio di Stato francese ha censurato la misura con cui il Primo Ministro francese, il 14 maggio 2024, aveva interrotto l'accesso a TikTok in Nuova Caledonia (misura terminata il 29 maggio 2024), pronunciandosi così sulle condizioni di legittimità dell'interruzione governativa di un social network. Tale decisione seguiva di poco la dichiarazione dell’état d’urgence in Nuova Caledonia da parte del Consiglio dei ministri (15 maggio 2024), conclusosi dodici giorni dopo.
Il Consiglio di Stato francese ha innanzitutto evidenziato la facoltà dell'Autorità amministrativa di adottare provvedimenti urgenti in presenza di circostanze eccezionali, soprattutto qualora non sia possibile agire con gli strumenti ordinari, purché tali misure siano indispensabili e soggette al controllo del giudice amministrativo. Contestualmente, ha ribadito l’importanza della libertà di espressione e di comunicazione, sancita dall'articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, sottolineando come, nell'era digitale, essa includa anche la libertà di accesso e di espressione tramite i servizi di comunicazione online, divenuti strumenti essenziali per la partecipazione democratica, economica e sociale. La sentenza ha chiarito che l’interruzione di un servizio di comunicazione online è ammissibile per l'Autorità amministrativa solo in "circonstances exceptionnelles" e se indispensabile per far fronte alle "nécessités du moment". Tale interruzione deve inoltre essere proporzionata: il blocco totale è consentito solo provvisoriamente, in assenza di alternative tecniche meno invasive e per una durata strettamente limitata al tempo necessario per identificarle e implementarle.
Nel caso specifico, il Consiglio di Stato francese ha riconosciuto la gravità dei disordini in Nuova Caledonia e ha valutato la legittimità dell'intervento del Primo Ministro su TikTok. Ha precisato che la legge del 3 aprile 1955, che attribuisce al Ministro dell'Interno il potere di interrompere i servizi di comunicazione online in caso di incitamento al terrorismo, non precludeva al Primo Ministro tale azione per altri motivi, data la gravità della situazione, a condizione che non vi fossero altre misure efficaci, previste dalla legge o dal diritto comune. Di conseguenza, sono state respinte le eccezioni di mancanza di base legale e di incompetenza del Primo Ministro, così come l'argomentazione che le restrizioni alla libertà di espressione debbano essere esclusivamente previste dalla legge, in virtù della consolidata giurisprudenza che ammette l'azione dell'Autorità amministrativa in circostanze eccezionali. Nel passare a trattare la proporzionalità della misura, il Consiglio di Stato francese ha riconosciuto che TikTok era stato utilizzato per diffondere contenuti che incitavano alla violenza, contribuendo così ad aggravare i disordini. Il Primo Ministro, di fronte a questa situazione e all'assenza di altri strumenti tecnici immediatamente disponibili, era legittimato a decidere l'interruzione provvisoria del servizio; tuttavia, la decisione è stata considerata sproporzionata in quanto ha comportato un'interruzione totale del servizio per una durata indeterminata, legata alla persistenza dei disordini, senza considerare la possibilità di adottare misure alternative meno restrittive, come il blocco di specifiche funzionalità del servizio.
In conclusione, la decisione in commento ribadisce il rilievo della libertà di espressione e di comunicazione, specie nel contesto dei moderni strumenti di comunicazione online, riconoscendo il ruolo essenziale di questi servizi nella vita democratica, economica e sociale. Sebbene l'Autorità amministrativa possa limitare l'accesso a tali servizi in situazioni eccezionali, ciò deve avvenire con estrema cautela. Ogni restrizione deve essere proporzionata, temporanea, strettamente necessaria per rispondere a specifiche esigenze contingenti e soggetta al controllo del giudice amministrativo.
(Commento a cura di Laura Restuccia)