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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Consiglio di Stato francese (Conseil d'État), N. 487891, 7 settembre 2023

Consiglio di Stato francese (Conseil d'État), N. 487891, 7 settembre 2023

Il Consiglio di Stato francese si è recentemente pronunciato su una vicenda che molto ha attirato le attenzioni di media e opinione pubblica. Il tema del porto dei simboli religiosi a scuola, e del loro divieto in ossequio a una concezione ‘forte’ di laicità, è infatti ormai quasi tradizionale, ma non smette di rimanere centrale nelle agende politiche degli ordinamenti occidentali, specie di quello francese.

 

I fatti sono piuttosto semplici. A seguito della decisione del Ministro dell’istruzione e della gioventù transalpino di vietare agli alunni delle scuole pubbliche di indossare l’abaya e il qamis, capi d’abbigliamento tipici della tradizione islamica, l’associazione “Action droits des musulmans” ha proposto immediato ricorso avanti al giudice amministrativo, chiedendo la sospensione d’urgenza dell’esecuzione della decisione.

A neanche due settimane dalla circolare ministeriale, il Consiglio di Stato ha dunque respinto la domanda dell’associazione, aderendo alla posizione governativa e alle sue motivazioni. Il ministro, il 31 agosto 2023, aveva infatti dichiarato che indossare l'abaya o il qamis nelle scuole pubbliche fosse una manifestazione evidente di appartenenza religiosa, dunque vietata dall'articolo L. 141-5-1 del Codice dell'Istruzione francese, promulgato dalla legge del 15 marzo 2004. Si tratta della nota disposizione per cui nelle scuole pubbliche, nei collèges e nei lycées è vietato indossare segni o abiti con cui gli alunni manifestano ostentatamente un'appartenenza religiosa.

 

I giudici di Palais-Royal hanno considerato, sulla base dell'istruttoria sommaria, che il divieto imposto dal ministro non violasse la legge, non ledendo in modo grave e manifesto alcun diritto fondamentale: il diritto alla privacy, la libertà di religione, il diritto all'istruzione, il rispetto dell'interesse superiore del minore o il principio di non discriminazione.

Peraltro, il Consiglio di Stato ha altresì ravvisato che durante l'anno scolastico 2022-2023 si è registrato un forte aumento del numero di segnalazioni di alunni che indossavano l'abaya o il qamis nelle scuole. Il giudice ha osservato che questa tendenza faceva parte di un evidente processo di affermazione religiosa, come emergeva dai commenti fatti durante i colloqui con gli alunni.  Tuttavia, la legge vieta agli alunni di indossare simboli religiosi o indumenti vistosi che mostrino, di per sé o per il comportamento dell'alunno, la sua appartenenza a una religione e, per questi motivi, il ricorso dell'organizzazione musulmana va respinto.

 

Si intravede, dunque, un altro passo avanti nella direzione auspicata dalla nota legge n. 1109 del 2021 sul “rafforzamento del rispetto dei principi della Repubblica” tanto voluta dal Presidente Macron. Uno dei pilastri dell’ambizioso progetto, che si pone anzitutto l’obiettivo di contrastare la minaccia del separatismo religioso – in primis, naturalmente, quello islamico – è rappresentato infatti proprio dall’ambito scolastico, individuato come il luogo più rilevante per l’educazione alla cittadinanza repubblicana. In tale contesto, per esempio, si riafferma il principio per cui la “instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés”. A tale regola si può derogare – previa autorizzazione concessa annualmente e per comprovate ragioni dalle competenti autorità – solo per una istruzione impartita “dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix”; così, responsabilizzando direttamente gli aventi potestà sul minorenne, si mira a ridurre le possibilità che le famiglie affidino l’educazione dei figli a improvvisate scuole confessionali, prevedendo in ogni caso un rigido controllo da parte delle autorità pubbliche.

Ancora, a seguito della tragica vicenda di Samuel Paty, la legge n. 1109 ha introdotto nel codice penale il particolare reato di ostacolo alle funzioni di insegnante, dimostrando così la volontà di tutelare in maniera specifica chi, più di tutti, è deputato alla trasmissione ai più giovani dei valori repubblicani.

Ultimo tassello di tale mosaico è appunto la decisione del ministro dell’istruzione e della gioventù, nonché la conseguente pronuncia del Consiglio di Stato che in questa sede si riporta. I menzionati simboli-indumenti, abaya e qamis, non ostacolano infatti il riconoscimento di chi li indossa, né pongono alcun problema di sicurezza pubblica; rappresentano però inequivocabilmente un segno di appartenenza religiosa, e tale aspetto è ipso facto sufficiente a ricadere nell’alveo del divieto sancito dall’art. L. 141-5-1 del Codice dell'Istruzione francese, senza che ciò, a opinione del giudice amministrativo, cagioni violazione di alcuna libertà fondamentale.

 

(Commento di Alessandro Negri)