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Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia, N. 49687/16, Corte EDU (Prima Sezione), 11 giugno 2026

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova c. Italia, N. 49687/16, Corte EDU (Prima Sezione), 11 giugno 2026

Con sentenza dell’11 giugno 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato l’Italia responsabile della violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’articolo 9 (libertà di pensiero, coscienza e religione) e con l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 (protezione della proprietà). La violazione è stata ricondotta al protratto rifiuto delle autorità italiane di concludere con la Congregazione italiana dei Testimoni di Geova l’intesa prevista dall’articolo 8, terzo comma, della Costituzione italiana, necessaria per accedere a determinati benefici riconosciuti alle confessioni religiose che abbiano regolato i propri rapporti con lo Stato mediante tale strumento.

Il caso riguardava la Congregazione italiana dei Testimoni di Geova, che lamentava una lesione della propria libertà religiosa, un’ingerenza ingiustificata nei propri interessi patrimoniali e una discriminazione fondata sulla religione. In particolare, la ricorrente sosteneva di aver avviato sin dal 1977 il procedimento volto alla conclusione dell’intesa prevista dall’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, senza tuttavia riuscire a ottenere una decisione favorevole da parte delle autorità governative. Nel corso degli anni, le istituzioni competenti avevano più volte espresso riserve circa alcuni aspetti delle convinzioni religiose professate dai Testimoni di Geova, in particolare con riferimento al rifiuto di determinati trattamenti sanitari. La Congregazione aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel 1986, requisito essenziale per la stipulazione dell’intesa, accompagnato da un parere favorevole del Consiglio di Stato.

Pur non costituendo una condizione necessaria per l’esercizio della libertà religiosa o per l’organizzazione interna delle comunità di fede, la conclusione di un’intesa con lo Stato italiano comporta l’accesso a una serie di vantaggi giuridici e finanziari. Tra questi assume particolare rilievo la possibilità di partecipare al sistema di ripartizione dell’“otto per mille” dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), principale meccanismo di finanziamento pubblico indiretto delle confessioni religiose in Italia. La ricorrente sosteneva che la propria esclusione da tale sistema costituisse una forma di discriminazione rispetto alle altre confessioni religiose che avevano concluso un’intesa con lo Stato.

Il Governo italiano contestava tali argomentazioni, sostenendo che l’articolo 8 della Costituzione non attribuisce alle confessioni religiose un diritto soggettivo alla conclusione di un’intesa e che il mancato perfezionamento dell’accordo trovava giustificazione nella tutela della salute pubblica e dei minori. Inoltre, il Governo evidenziava come la Congregazione già beneficiasse di numerosi diritti e prerogative riconosciuti dall’ordinamento italiano, tali da consentirle di svolgere liberamente le proprie attività religiose.

La Corte ha innanzitutto osservato che la controversia non riguardava il riconoscimento della personalità giuridica della ricorrente né l’esercizio diretto della libertà religiosa. Tuttavia, il rifiuto protratto di concludere l’intesa determinava una differenza di trattamento tra la Congregazione italiana dei Testimoni di Geova e le altre confessioni religiose che avevano avuto accesso a tale regime speciale. Richiamando la propria giurisprudenza consolidata, la Corte ha affermato che, qualora uno Stato istituisca uno status particolare che comporti specifici vantaggi per le comunità religiose, esso è tenuto a garantire che i criteri per accedervi siano applicati in modo non discriminatorio.

Particolare rilievo assume, nella motivazione della sentenza, l’analisi del sistema dell’“otto per mille”. La Corte ha rilevato che, a seguito della cessazione del finanziamento pubblico diretto della Chiesa cattolica e dell’introduzione del nuovo sistema di finanziamento delle confessioni religiose, l’“otto per mille” è divenuto il principale strumento di sostegno economico alle comunità religiose che hanno concluso un’intesa con lo Stato. Di conseguenza, l’interesse patrimoniale della ricorrente a beneficiare della ripartizione di tali risorse risultava sufficientemente importante e giuridicamente riconosciuto da costituire un vero e proprio “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione.

Passando all’esame della presunta discriminazione, la Corte ha precisato che il proprio compito non consisteva nel valutare l’opportunità politica della conclusione di un’intesa, bensì nel verificare se la ricorrente avesse avuto una possibilità effettiva e non discriminatoria di accedere al relativo status giuridico e ai benefici ad esso connessi. In tale contesto, la Corte ha osservato che la posizione della Congregazione italiana dei Testimoni di Geova era comparabile a quella delle altre confessioni religiose che avevano concluso un’intesa con lo Stato italiano (tredici, tra il 1984 e il 2021). Essa ha inoltre rilevato che il Governo non aveva dimostrato l’esistenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole idonea a spiegare la differenza di trattamento riservata alla ricorrente.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha concluso che il protrarsi per decenni dell’impossibilità di accedere all’intesa prevista dall’articolo 8 della Costituzione aveva determinato una discriminazione incompatibile con l’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 9 e con l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1. La sentenza assume particolare rilievo poiché ribadisce che, una volta istituito un sistema di cooperazione e di sostegno finanziario alle confessioni religiose, gli Stati sono tenuti ad applicarne i criteri di accesso in modo imparziale e non discriminatorio. La decisione conferma inoltre che differenze di trattamento protratte nel tempo e prive di una giustificazione oggettiva e ragionevole possono integrare una violazione della Convenzione anche quando non incidano direttamente sull’esercizio del culto, ma sull’accesso ai benefici giuridici ed economici connessi al riconoscimento istituzionale delle comunità religiose.

 

(Commento di Bernardo Mageste Castelar Campos)