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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Conclusioni dell’Avvocato generale Ćapeta, Safi, Causa C-147/24, CGUE, 4 settembre 2025

Conclusioni dell’Avvocato generale Ćapeta, Safi, Causa C-147/24, CGUE, 4 settembre 2025

Con rinvio pregiudiziale del rechtbank Den Haag (Tribunale dell’Aia), la Corte di giustizia è stata investita di due quesiti pregiudiziali in tema di cittadinanza dell’Unione coinvolgendo, oltre all’art. 20 TFUE, anche l’interpretazione dell’art. 24 della Carta sull’interesse superiore del minore.

Il procedimento a quo trae origine dal ricorso di una cittadina di un Paese terzo madre di un minore cittadino dei Paesi Bassi avente ad oggetto il rifiuto del Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza) di concedere un titolo di soggiorno nei Paesi Bassi derivato dalla cittadinanza del figlio. Il coniuge della ricorrente possiede doppia cittadinanza, dei Paesi Bassi e di un Paese terzo e, per i suoi problemi di salute, è beneficiario nei Paesi Bassi di misure di protezione sociale. Il figlio della ricorrente ha problemi di linguaggio diagnosticati e, per tale ragione, gli è riconosciuto il diritto a ricevere un insegnamento speciale. Il diniego di titolo di soggiorno da parte dell’autorità dei Paesi Bassi è stato motivato in ragione del fatto che la ricorrente possiede un titolo di soggiorno valido in Spagna – dove aveva risieduto dal 1999 al 2014 – e, quindi, il diniego non comporterebbe per lei e per il minore la necessità di lasciare il territorio dell’Unione, ma solo di trasferirsi in un altro Stato membro. Non avendo ottemperato all’ordine di ritornare in Spagna dell’autorità dei Paesi Bassi, la ricorrente si trova in una situazione in cui corre il rischio di essere destinataria di una decisione di rimpatrio verso il Paese di origine. Il giudice a cui la ricorrente si è rivolta contro il diniego di rilascio del titolo di soggiorno ha portato all’attenzione della Corte di giustizia alcuni quesiti che chiamano in causa la sentenza Zambrano e il seguito che ha avuto, richiedendo alcuni chiarimenti circa gli effetti del possesso dello status di cittadino dell’Unione rispetto al particolare contesto in cui vengano in rilievo i rapporti familiari tra genitori e figli minori.

Lo scorso 4 settembre l’Avvocato generale Ćapeta ha presentato le sue conclusioni proponendo un articolato schema argomentativo che ruota attorno a un concetto di nuovo conio nel diritto dell’Unione, il “diritto di non circolare”. In sostanza, l’Avvocato generale propone alla Corte di estendere la giurisprudenza Zambrano sul diritto derivato di soggiorno in uno Stato membro per i familiari – rectius, i genitori – di minori cittadini di quello Stato membro. Lo snodo argomentativo principale proposto dall’Avvocato generale Ćapeta risiede nel proporre una lettura evolutiva della giurisprudenza della Corte che riconosca che la ratio dell’estensione del titolo di soggiorno nell’Unione ai familiari dei cittadini minori dell’Unione non risiede nel rischio che questi ultimi, in caso di diniego, sarebbero costretti a lasciare “il territorio dell’Unione considerato nel suo insieme”. La lettura proposta dall’Avvocato generale Ćapeta parte da una dettagliata ricostruzione dei diritti che discendono dalla cittadinanza tra cui, in particolare, il diritto di circolare liberamente e risiedere in Stati membri altri rispetto a quello di cui si possiede la cittadinanza. Concentrandosi sulle caratteristiche di questi diritti, l’Avvocato generale ne ricava, per converso, il diritto dei cittadini dell’Unione a non circolare, diritto quest’ultimo che sarebbe leso laddove il minore bisognoso di cure fosse costretto a trasferirsi in Spagna per seguire la madre. Esaminando poi il profilo del rapporto di dipendenza tra il minore e la madre che giustifica la concessione del titolo di soggiorno, l’Avvocato generale ha aggiunto che in sede di valutazione circa la domanda di riconoscimento del diritto derivato di soggiorno per il familiare del minore cittadino dell’Unione, le autorità competenti sono tenute a tenere conto del diritto del minore al rispetto della vita familiare tutelato dall’art. 7 della Carta, ma anche dell’interesse superiore di tale minore tutelato dall’art. 24, par. 2 della Carta stessa. In sintesi, nelle conclusioni viene proposta un’interpretazione estensiva della giurisprudenza della Corte tesa a valorizzare il contenuto dei diritti del cittadino minore anche alla luce della Carta. 

 

(Commento di Valeria Salese)