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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) v. Switzerland, N. 21881/20, Corte EDU (Terza Sezione), 15 marzo 2022

Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) v. Switzerland, N. 21881/20, Corte EDU (Terza Sezione), 15 marzo 2022

Il caso in commento rappresenta una delle prime condanne, che giungono dall’Europa, relativa alla restrizione di diritti e libertà fondamentali a causa della pandemia COVID-19. CGAS (Communauté genevoise d'action syndicale) è un'associazione che ha lo scopo di difendere gli interessi dei lavoratori e delle organizzazioni che fanno parte del mondo del lavoro, in particolare nell'ambito delle libertà sindacali e democratiche.

 

Invocando l'articolo 11 della Convenzione EDU, la ricorrente ha sostenuto di essere stata privata del diritto di organizzare o partecipare a qualsiasi riunione pubblica, in virtù di un'ordinanza emanata durante i primi mesi della pandemia di COVID-19 (marzo-maggio 2020).

La Corte ha accolto il ricorso a stretta maggioranza (4-3), statuendo che a fronte della minaccia rappresentata dal Covid-19 non solo per la società ma anche per la salute pubblica, restringere temporaneamente la libertà di riunione costituisce uno scopo legittimo prescritto dall'Art. 11 CEDU.

 

Tuttavia, alla luce dell'importanza della libertà di riunione in una società democratica, da una parte, e della natura generalizzata e della durata significativa del divieto di manifestazioni pubbliche, dall'altra, nel caso di specie l'interferenza con il godimento dei diritti tutelati ex art. 11 CEDU non è proporzionata agli obiettivi dichiaratamente perseguiti, considerata, inoltre, la natura e la severità delle possibili sanzioni in caso di violazione del divieto di riunioni pubbliche.

 

Infine, la Corte ha riscontrato che i tribunali nazionali non hanno condotto un'effettiva revisione delle misure in questione durante il periodo di vigenza della norma e, di conseguenza, lo Stato convenuto ha oltrepassato il margine di apprezzamento riservatogli: in ultima analisi, l'interferenza non era necessaria in una società democratica.

 

(Commento a cura di Tania Pagotto)