Commissione europea c. Ungheria, Causa C-769/22, CGUE (Seduta plenaria), 21 aprile 2026

Adita all’esito di una procedura di infrazione e di un ricorso per inadempimento, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in seduta plenaria, ha constatato per la prima volta la violazione da parte di uno Stato membro dell’art. 2 TUE, in particolare dei valori del rispetto della dignità umana, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
Con la «legge n. LXXIX del 2021 che introduce misure più severe nei confronti dei delinquenti pedofili e modifica alcune leggi al fine di proteggere i minori», l’Ungheria ha introdotto e modificato diversi atti legislativi nazionali, con lo scopo di proteggere i minori. La riforma in questione ha previsto l’introduzione di divieti e/o limitazioni all’accesso a contenuti audiovisivi e pubblicitari idonei a rappresentare o promuovere il mutamento di sesso, l’omosessualità e la distinzione tra sesso assegnato alla nascita e identità personale.
La Commissione europea ha avviato contro l’Ungheria una procedura di infrazione e, a seguito di un ricorso per inadempimento, la Corte di giustizia ha dichiarato che lo Stato membro ha violato il diritto dell’Unione Europea: il diritto primario e il diritto derivato relativi ai servizi nel mercato interno, ma anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 2 TUE e il GDPR.
Particolare rilevanza assume in tale pronuncia il pluralismo, come principio fondatore dell’Unione Europea e che si innerva nelle sue discipline.
È stata constatata la violazione della libertà di prestazione di servizi: lo Stato Membro dispone di un margine di apprezzamento in materia, specie in assenza di regole armonizzate sul punto. Eppure, la discrezionalità deve essere esercitata senza violare la Carta e, in particolare, il divieto di discriminazione fondata sul sesso e sull’orientamento sessuale, ai sensi dell’art. 21 § 1. All’opposto, una disciplina che vieta ogni contenuto audiovisivo o pubblicitario in grado di rappresentare o promuovere identità diverse da quelle cisgender ed eteronormative, pur fondata dalla tutela del superiore interesse del minore, rivela invece una marcata preferenza per alcune identità e orientamenti sessuali a scapito e per la stigmatizzazione di altri. Con una simile disciplina, lo Stato Membro non tutela l’interesse dei bambini e delle bambine, ma si ingerisce nella vita privata e familiare, comprime la libertà di espressione e di informazione, emargina le persone non cisgender o le identità non binarie, le si associano – in virtù pure della rubrica della legge – alla delinquenza pedofila, rafforzando così comportamenti di odio. Si isolano e discriminano gruppi di persone che fanno parte integrante di una società, si individuano come una minaccia e si intende applicare un trattamento giuridico particolare per mantenere o rafforzare la loro invisibilità sociale. Tale disciplina costituisce allora un’ingerenza non motivata e grave nell’esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta e risulta incompatibile con una società, come quella rappresentata dall’Unione Europea, fondata sul pluralismo. I minori si possono tutelare adeguatamente con misure volte a limitare la fruizione di programmi non idonei alla loro età, ma ciò non può e non deve tradursi in una discriminazione basata sul sesso e sull’orientamento sessuale.
Il pluralismo assume rilievo in tale pronuncia anche per altri motivi.
Si accerta la violazione dell’art. 11 della Carta perché si comprime il diritto di comunicazione delle informazioni e, per estensione, il “pluralismo nella produzione e nella programmazione delle informazioni nell’Unione” non solo per i minori ma pure nei confronti del grande pubblico.
È, poi, stata constatata per la prima volta la violazione dell’art. 2 TUE ad opera di uno Stato Membro, atteso che la legge ungherese si pone in aperto contrasto con l’ordinamento giuridico comune. La pretesa protezione dell’identità nazionale, mediante una riforma volta a limitare contenuti audiovisivi e pubblicitari come quelli citati, non può spingersi fino a contraddire l’ordinamento giuridico comune, basato sul pluralismo.
(Commento di Stefania Pia Perrino)
