Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Chiesa di Scientology di Mosca e altri c. Russia, Nn. 37508/12, 61695/13, 16761/14, Corte EDU (Terza Sezione), 14 dicembre 2021

Chiesa di Scientology di Mosca e altri c. Russia, Nn. 37508/12, 61695/13, 16761/14, Corte EDU (Terza Sezione), 14 dicembre 2021

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha avuto l’occasione di tornare, di recente, a valutare il livello di tutela assicurato al diritto di libertà religiosa, nella sua dimensione associata, all’interno della Federazione russa. La controversia rimanda alla categoria dei c.d. registration cases, in cui rientrano, per limitarsi al contesto russo, le sentenze Moscow Branch of The Salvation Army c. Russia, e Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia.

 

Con tre ricorsi distinti, successivamente riuniti, al Giudice di Strasburgo veniva richiesto di valutare la compatibilità convenzionale di alcune misure limitative/restrittive applicate nei confronti degli appartenenti alla Chiesa di Scientology. I ricorrenti allegavano, in particolare, di aver subito il sequestro di alcune pubblicazioni a stampa, delle quali era stata successivamente vietata la diffusione. Una dei ricorrenti – la Chiesa di Scientology di Mosca – si era vista più volte negare la registrazione quale organizzazione religiosa. La medesima associazione, peraltro, veniva successivamente resa destinataria di un provvedimento che ne ordinava lo scioglimento.

 

Quanto al divieto di diffusione delle pubblicazioni, che lo Stato convenuto deduceva avessero natura “estremistica”, la Corte ritiene che la misura non fosse necessaria. Dal procedimento di diritto interno, invero, non sarebbero emersi elementi sufficienti a suffragare l’asserita pericolosità e offensività degli stampati. La motivazione del divieto – insiste la Corte – si presenta infatti lacunosa, basandosi su di una mera ricognizione della normativa applicabile e sulle conclusioni di una commissione di esperti, che ai ricorrenti non era stata concessa la possibilità di contestare. Ne consegue una violazione dell’art. 10 della CEDU, in combinato disposto con l’art. 9.

 

Particolarmente significativa appare, altresì, la questione che ha interessato specificamente la Chiesa di Scientology di Mosca. Formalmente registrata nel 1994, per assolvere a delle successive prescrizioni di legge, l’associazione si era vista costretta a procedere nel 1997 ad alcune modifiche organizzative, intese a consentirle di accedere a una nuova registrazione. A fronte dei ripetuti dinieghi da parte delle autorità russe, l’organizzazione aveva già presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Chiesa di Scientology di Mosca e Altri v. Russia), la quale, espressasi nel 2007, aveva riscontrato una violazione delle rilevanti norme convenzionali. Come nella sua precedente pronuncia, il Giudice di Strasburgo osserva che il (persistente) diniego di registrazione si fonda su argomenti formalistici, privi di sostanziale consistenza. La Corte esprime inoltre riserve nei riguardi degli argomenti con i quali le competenti autorità avevano negato che l’organizzazione potesse rivendicare l’esistenza della propria natura religiosa, atteso che, fin dal momento della sua originaria registrazione, tale attributo non era mai stato contestato. Da ultimo, la Corte osserva che, a prescindere dai fini legittimi dedotti, l’ordine di scioglimento dell’ente non risponde al canone di proporzionalità. Ne consegue che vi è stata altresì una violazione dell’art. 11, in combinato disposto con l’art. 9.

 

(Commento a cura di Andrea Cesarini)