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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Cheprunovy e altri c. Russia, N. 74320/10 e altri, Corte EDU (Terza Sezione), 22 febbraio 2022

Cheprunovy e altri c. Russia, N. 74320/10 e altri, Corte EDU (Terza Sezione), 22 febbraio 2022

La Terza Sezione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata nuovamente sui sempre difficili rapporti tra Russia e testimoni di Geova. In particolare, il caso recentemente oggetto di decisione riguardava una serie di perquisizioni compiute in Russia negli appartamenti di singoli fedeli testimoni di Geov, nonché nella sala di preghiera di proprietà di un'organizzazione religiosa locale di aderenti al medesimo credo, con conseguente sequestro di letteratura religiosa considerata estremista.

 

I giudici di Strasburgo, quindi, chiamati a valutare un’eventuale violazione dell’art. 9 della Convenzione, hanno anzitutto ravvisato la legittimità, agli occhi dell’ordinamento nazionale, degli atti contestati, in quanto autorizzati dalle autorità locali, e dello scopo perseguito, la prevenzione di reati.

I tribunali nazionali, però, non si sono chiesti se vi fossero ragioni pertinenti e sufficienti per simile ingerenza nella sfera di libertà religiosa dei ricorrenti, omettendo altresì di considerare se tale interferenza avesse risposto a un'urgente esigenza sociale e fosse proporzionata agli obiettivi legittimi perseguiti.

La Corte EDU ha rilevato inoltre l’eccessiva estensione dei termini dei mandati di perquisizione, tali da conferire alla polizia una discrezionalità illimitata nel determinare quali oggetti fossero rilevanti per l'indagine. Ciò ha infatti portato a un'ampia perquisizione e al sequestro di letteratura religiosa, compresi titoli che non erano stati dichiarati estremisti.

 

Considerando, dunque, che le perquisizioni e i sequestri sono stati effettuati senza motivazioni pertinenti e sufficienti e in assenza di garanzie che ne limitassero l'impatto a limiti ragionevoli, la Corte ha concluso dichiarando la violazione dell’art. 9 della Convenzione, dal momento che la descritta limitazione della libertà religiosa dei Testimoni di Geova non era "necessaria in una società democratica".

 

(Commento a cura di Alessandro Negri)