Centre for Human Rights (CHR), Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) & Legal and Human Rights Centre (LHRC) c. Repubblica Unita della Tanzania, N. 019/2018, Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli, 5 febbraio 2025

La Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli ha dichiarato la Tanzania responsabile di numerose violazioni dei diritti umani per non aver garantito un’adeguata protezione alle persone con albinismo. La Corte ha ricordato che circa 200.000 persone con albinismo vivono nel Paese e costituiscono un gruppo sistematicamente discriminato e stigmatizzato, vittime di credenze superstiziose e di miti riguardanti presunti poteri magici. Tra le pratiche a cui tali persone sono sottoposte figurano aggressioni rituali, commercio di parti del corpo a fini di stregoneria, traffico di esseri umani e di organi, profanazione di tombe e furto di resti mortali. In particolare, donne e bambini risultano esposti all’abbandono familiare e all’emarginazione sociale.
La Corte ha accertato la violazione dell’obbligo di non discriminazione da parte dello Stato, che non ha adottato misure adeguate per combattere miti e stereotipi legati all’albinismo. Ha ritenuto che, nel caso di specie, la discriminazione derivi direttamente dalle credenze attribuite agli albini e che lo Stato sia responsabile della violazione dell’articolo 2 della Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli (CADUP), sia per la condotta dei propri agenti, sia per omissione nel prevenire atti discriminatori da parte di soggetti privati.
La Corte ha inoltre riconosciuto la violazione di vari obblighi positivi di protezione. Tra questi, il diritto alla vita (art. 4 della CADUP e art. 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici), per la mancata prevenzione, indagine e punizione degli omicidi di persone con albinismo; e il diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti (art. 5 della CADUP e art. 7 del Patto), per la negligenza dello Stato nel perseguire i responsabili di tali atti. La Corte ha osservato che le aggressioni compiute da privati, unite alla mancanza di reazioni efficaci da parte delle autorità, ledono la dignità delle persone con albinismo e ne accentuano l’esclusione sociale.
Particolare attenzione è stata dedicata alla protezione dei minori. La Corte ha ritenuto che la Tanzania abbia violato l’articolo 29 della Carta Africana sui Diritti e il Benessere del Minore, per non aver impedito il traffico e la vendita di bambini con albinismo; l’articolo 4, per non aver considerato il superiore interesse del minore nella gestione dei centri di accoglienza temporanei istituiti in risposta alla violenza contro i bambini albini; nonché gli articoli 11 della stessa Carta e 17(1) della CADUP, per non aver garantito un’istruzione disponibile, accessibile e adattata alle esigenze specifiche dei bambini con albinismo. Infine, la Corte ha rilevato la violazione del diritto alla salute (art. 16 della CADUP e art. 24 della Carta Africana dei Diritti e del Benessere del Minore), poiché lo Stato non ha assicurato un livello di assistenza sanitaria adeguato alle necessità fisiche e psicologiche delle persone con albinismo.
(Commento di Bernardo Mageste Castelar Campos)
