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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a. e Altri c. Vlaamse Regering, Causa C-336/19, CGUE (Grande Camera), 17 dicembre 2020

La CGUE si è recentemente espressa, in via pregiudiziale, sulla compatibilità con il diritto eurounitario di una normativa nazionale che imponga, nell’ambito della macellazione rituale, un procedimento di stordimento reversibile, inidoneo a provocare la morte dell’animale. Il Giudice del rinvio (la Corte costituzionale belga) domandava, segnatamente, se l’art. 26.2, c. 1, lett. c), del Regolamento (CE) n. 1099/2009 dovesse essere interpretato nel senso che, in deroga all’art. 4.4. del medesimo Regolamento – che sottrae all’obbligo del preventivo stordimento le macellazioni di animali conformi ai metodi “prescritti da riti religiosi” –, consentisse agli Stati membri di introdurre una disciplina di quel tenore (I questione). Nel caso di una risposta affermativa, si domandava inoltre se le disposizioni del Regolamento, così interpretate, violassero l’art. 10 CDFUE (II questione), nonché gli artt. 20, 21, 22 CDFUE (III questione), in ragione della differente disciplina prevista per altre attività, come quelle venatorie, non ricomprese nel Regolamento.

Rispetto alle prime due questioni, osserva il Giudice europeo come il Regolamento riservi agli Stati membri “un certo livello di sussidiarietà” (Considerando 18) nel bilanciamento degli interessi coinvolti, pur nel necessario rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, versandosi in un’attività di attuazione del diritto eurounitario (art. 51 CDFUE). In particolare, una disciplina come quella rappresentata dal Giudice del rinvio sarebbe rispettosa dei criteri stabiliti dall’art. 52 CDFUE, siccome necessaria a perseguire un interesse generale (la tutela del benessere degli animali, di cui all’art. 13 TFUE) e proporzionata. Quanto all’ultimo quesito pregiudiziale, la Corte ritiene che la diversità delle attività di macellazione (anche rituale) per motivi alimentari e quelle di abbattimento a fini venatori non renda irragionevoli le disparità di trattamento previste e, di conseguenza, non infici la validità delle disposizioni di diritto derivato controverse.

 

(Commento a cura di Andrea Cesarini)