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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 31071, 2 novembre 2021

Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 31071, 2 novembre 2021

La Corte di Cassazione italiana si è di recente pronunciata su una controversia relativa al mancato rinnovo del contratto di lavoro da parte di un istituto scolastico cattolico nei confronti di un insegnante a causa del suo orientamento sessuale.

In forza della libertà di organizzazione ed insegnamento garantite dal Concordato alle scuole paritarie, la ricorrente sosteneva la legittimità della mancata assunzione dell’insegnante, il cui orientamento sessuale avrebbe rappresentato una violazione da parte dell'obbligo di fedeltà all'etica della scuola. 

 

Tuttavia, il giudice di legittimità, confermando la linea dei giudici di merito, ha affermato che, nella selezione degli insegnanti, gli istituti scolastici religiosi non possono discriminare i candidati sulla base del loro orientamento sessuale. Le scuole paritarie non possono quindi porre, come requisito per l'assunzione, o per la conferma dell'incarico, l'essere eterosessuale, scartando le candidature di persone omosessuali.

 

La Corte, inoltre, ha confermato la decisione dei giudici di merito sull’istanza risarcitoria, rilevando che il risarcimento del danno non patrimoniale, quale misura prevista dal d.lg. n. 150 del 2011, art. 28, comma 5, per ogni tipo di discriminazione, anche collettiva,  deve essere liquidato in misura proporzionata alla gravità della discriminazione e in misura tale da rendere la sanzione effettiva e dissuasiva, in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/43. La responsabilità civile, invero, non svolge solo la funzione di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, ma anche una insita funzione di deterrenza e sanzionatoria.

 

(Commento a cura di Nadia Spadaro)