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Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

C. c. Italia, N. 47196/21, Corte EDU, Sezione Prima, 31 agosto 2023

C. c. Italia, N. 47196/21, Corte EDU, Sezione Prima, 31 agosto 2023

La prima sezione della Corte EDU si è pronunciata su un ricorso avverso il rifiuto delle autorità italiane, avvenuto per ragioni di ordine pubblico, di trascrivere nei registri di stato civile un atto di nascita redatto all’estero, da cui risulta un rapporto di filiazione intercorrente tra una bambina nata a seguito di gestazione per altri (GPA), il padre biologico e la madre d’intenzione.

 

I ricorrenti, una coppia eterosessuale di cittadini italiani, aveva stipulato in Ucraina un contratto di maternità surrogata, in virtù del quale un ovocita proveniente da una donatrice anonima era stato fecondato con lo sperma del ricorrente e l’embrione era stato impiantato nell’utero di una terza donna, la gestante. Il rapporto biologico di filiazione, dunque, intercorre tra la bambina nata a seguito di GPA e il padre. Sul versante femminile, invece, il caso di specie coinvolge tre donne: l’anonima donatrice dell’ovulo, la gestante, e la madre intenzionale.

La Corte ha riscontrato la violazione dell’art. 8 CEDU, che tutela la vita privata e familiare, solo per quanto riguarda il mancato riconoscimento del rapporto tra la bambina e il padre. Da una parte, rientra nel margine di apprezzamento statale il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione tra il minore nato grazie a GPA e il genitore sociale o di intenzione, sebbene la totale assenza di riconoscimento di tale legame sia ritenuta sproporzionata (nel caso di GPA, l’ordinamento italiano prevede la possibilità di ricorrere all’istituto dell’adozione in casi particolari).

Dall’altra parte, invece, il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione tra il minore nato da GPA e il genitore biologico, è escluso dal margine di apprezzamento statale e risulta lesivo dell’art. 8 CEDU. Il preminente interesse del minore a stabilire in maniera certa la genitorialità biologica deve essere tutelato attraverso una procedura di riconoscimento rapida, effettiva e spoglia di eccessivi formalismi.

 

(Commento di Tania Pagotto)