Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Giurisprudenza in evidenza

Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Bonnet c. Francia, dec., n. 35364/19, Corte EDU (Quinta Sezione), 25 gennaio 2022

Bonnet c. Francia, dec., n. 35364/19, Corte EDU (Quinta Sezione), 25 gennaio 2022

Nel caso Bonnet c. Francia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata in merito alla condanna del sig. Alain Bonnet, il responsabile della pubblicazione sul sito web “Égalité et Réconciliation” (“Uguaglianza e riconciliazione”), per aver proferito offese a sfondo razziale e per aver messo in dubbio l’esistenza di crimini contro l’umanità. In particolare, le corti francesi erano intervenute a seguito della divulgazione sul sito web anzidetto di un contenuto intitolato "Chutzpah Hebdo", parodia della prima pagina del settimanale Charlie Hebdo, in cui compariva la didascalia “storici disorientati” e veniva raffigurato Charlie Chaplin di fronte alla stella di David chiedere “Shoah dove sei?”. In risposta a tale interrogativo erano rappresentate una serie di vignette con scritto “qui”, “qui” e “anche qui”, poste accanto ai disegni di un sapone, di un paralume e di una scarpa senza lacci. Il ricorrente lamentava la violazione del suo diritto alla libertà di espressione ex art. 10 CEDU, rimarcando gli errori di valutazione compiuti dalle autorità nazionali nella formulazione del loro giudizio: da un lato, egli contestava che il fumetto fosse rivolto alla comunità ebraica e, dall’altro, sosteneva di non aver negato l’Olocausto quale fatto storico.

 

La Corte, al fine di esaminare la legittimità della decisione dei tribunali francesi, ha preso in considerazione, innanzitutto, la natura delle affermazioni contestate, che ha ritenuto essere indubbiamente rivolte alla comunità ebraica. In particolare, ha evidenziato che l’uso di simboli chiaramente riferibili allo sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale, nonché l’esplicito interrogativo “Shoah dove sei?”, non potessero che essere diretti a ridicolizzare l’Olocausto e a metterne in dubbio la stessa verificazione. Alla luce di ciò, ha sottolineato che il fumetto non contribuiva in alcun modo al dibattito di interesse generale, ragione per cui risultava meritevole di una tutela ridotta ai sensi dell’art. 10 CEDU.

 

Successivamente, la Corte ha analizzato il mezzo utilizzato per la diffusione del fumetto, il contesto in cui la pubblicazione era avvenuta, nonché il suo potenziale impatto sull’ordine pubblico e sulla coesione sociale. In particolare, ha precisato che, nonostante le corti nazionali avessero ordinato la rimozione della pubblicazione dal sito web “Égalité et Réconciliation”, il fumetto era ancora accessibile online, con ovvie conseguenze nei termini degli effetti dannosi prodotti dallo stesso. Inoltre, la Corte ha osservato che, per quanto l’Olocausto sia un fatto storico notoriamente accertato, le autorità francesi si sono spesso confrontate con episodi di negazionismo e revisionismo, elemento che testimonia la sensibilità del tema in Francia.

 

Alla luce di ciò, la Corte, anche considerando l’ammontare della pena inflitta, ha ritenuto che i giudici nazionali avessero correttamente bilanciato tutti gli interessi in gioco, vale a dire il diritto alla libertà di espressione del sig. Bonnet e la tutela dei diritti altrui. Pertanto, tenendo conto del margine di apprezzamento di cui godono gli Stati contraenti in tali circostanze, la Corte ha statuito che l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente fosse “necessaria in una società democratica” e ha rigettato il ricorso in quanto manifestamente infondato.

 

(Commento a cura di Chiara Chisari)