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Una raccolta, ordinata per anni, delle pronunce di maggior rilievo in materia di pluralismo

Biancardi v. Italia, N. 77419/16, Corte EDU (Prima Sezione), 25 Novembre 2021

Biancardi v. Italia, N. 77419/16, Corte EDU (Prima Sezione), 25 Novembre 2021

Il 25 novembre 2021, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) si è pronunciata su un caso riguardante il c.d. diritto all’oblio. Si tratta della prima sentenza con cui la Corte giudica la compatibilità con l’art. 19 CEDU delle regole riguardanti la responsabilità civile dei giornalisti per non aver deindicizzato taluni contenuti.

 

Il ricorrente è un ex direttore responsabile di una testata giornalistica online. Egli è stato ritenuto civilmente responsabile dalle corti italiane per non aver deindicizzato un articolo riguardante una rissa svoltasi in un ristorante. Lo scritto recava anche alcuni dettagliati particolari circa il procedimento penale che si era successivamente svolto. In particolare, i giudici italiani avevano rilevato che il ricorrente aveva omesso di deindicizzare i tag dell’articolo. Di conseguenza, chiunque cercasse su Internet il nome del ristorante o del suo proprietario poteva leggere tali informazioni, nonostante il proprietario avesse fatto esplicita richiesta di deindicizzazione.

 

La Corte ha aderito alla prospettazione del Governo italiano, secondo cui non solo i motori di ricerca possono essere obbligati, in talune circostanze, alla deindicizzazione di alcuni contenuti, ma anche i gestori di testate giornalistiche e archivi online (come il ricorrente).

La Corte di Strasburgo ha inoltre ritenuto – in linea con le corti italiane – che, se lasciate online, tali informazioni avrebbero arrecato danno alla reputazione del proprietario del ristorante.

Pertanto, il diritto del ricorrente di fornire informazione, pur tutelato dalla Convenzione EDU, non è stato violato, anche alla luce del fatto che non gli è stata presentata alcuna richiesta di rimozione permanente del contenuto, ma solo di deindicizzazione. Perciò, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell’art. 10 CEDU.

 

(Commento a cura di Chiara Graziani)