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Begić c. Bosnia ed Erzegovina, N. 5067/23, Corte EDU (Quarta Sezione), 3 febbraio 2026

Begić c. Bosnia ed Erzegovina, N. 5067/23, Corte EDU (Quarta Sezione), 3 febbraio 2026

La sentenza resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) il 3 febbraio 2026 nel caso Begić c. Bosnia ed Erzegovina (n. 5067/23, Quarta Sezione) si colloca nel solco ormai consolidato della giurisprudenza di Strasburgo in materia di discriminazioni etniche nell’accesso alle cariche pubbliche. Essa costituisce un’ulteriore presa di posizione critica nei confronti dell’assetto costituzionale bosniaco-erzegovese post-Dayton, ritenuto difficilmente conciliabile con i principi di uguaglianza sostanziale e di non discriminazione sanciti dalla Convenzione, in particolare dall’articolo 1 del Protocollo n. 12.

Il caso trae origine dalla vicenda di un parlamentare della Camera dei Rappresentanti appartenente alla categoria residuale degli “altri”, vale a dire non riconducibile ai tre popoli costituenti (bosgnacchi, croati e serbi). Il ricorrente era stato proposto per ricoprire la carica di Presidente o Vicepresidente della Camera; tuttavia, la sua candidatura non veniva nemmeno sottoposta al voto dell’assemblea, in quanto ritenuta incompatibile con il quadro normativo vigente, che riserva tali posizioni esclusivamente ai membri dei gruppi etnici principali.

Ritenendo di essere stato escluso in via automatica per ragioni legate alla propria origine etnica (o, meglio, per non averla rivendicata), il ricorrente si rivolgeva alla Corte EDU, denunciando la violazione del diritto a partecipare alla vita pubblica su base paritaria. Lo Stato convenuto giustificava invece il sistema contestato richiamando le peculiarità del contesto storico-istituzionale bosniaco-erzegovese, evidenziando come i meccanismi di rappresentanza etnica fossero funzionali al mantenimento dell’equilibrio politico e alla stabilità post-bellica.

In via preliminare, la Corte ha riconosciuto la legittimazione del ricorrente, chiarendo che egli agiva non quale rappresentante di un organo statale, ma come individuo direttamente inciso dalla normativa contestata, ai sensi dell’articolo 34 CEDU. È stato altresì confermato il suo status di vittima, in quanto l’esclusione dalla procedura decisionale si era prodotta in modo immediato e senza alcuna valutazione discrezionale.

La Corte ha poi respinto l’eccezione governativa relativa al mancato esaurimento dei rimedi interni, osservando come il ricorso alla Corte costituzionale della Bosnia ed Erzegovina non costituisca, in casi analoghi, un rimedio effettivo. Tale organo, infatti, ha costantemente escluso la propria competenza a sindacare la conformità della Costituzione alla Convenzione, determinando un vuoto di tutela a livello interno che legittima il ricorso diretto a Strasburgo.

Nel merito, i giudici europei hanno ravvisato una evidente disparità di trattamento tra soggetti che si trovavano in posizione analoga – tutti membri della medesima assemblea parlamentare – basata unicamente sull’appartenenza etnica. In linea con la propria giurisprudenza, la Corte ha ribadito che differenziazioni di questo tipo possono essere ammesse solo in presenza di giustificazioni particolarmente rigorose e, comunque, non possono protrarsi indefinitamente all’interno di un sistema democratico.

La pronuncia si inserisce in una traiettoria giurisprudenziale ormai ben definita. Già con il caso Sejdić e Finci c. Bosnia ed Erzegovina (2009), la Corte aveva censurato l’esclusione dei cittadini non appartenenti ai popoli costituenti dalle principali cariche statali; tale impostazione è stata poi confermata in Zornić c. Bosnia ed Erzegovina (2014) e in Pilav c. Bosnia ed Erzegovina (2016), che hanno progressivamente ampliato l’ambito delle discriminazioni rilevanti. Più di recente, la Grande Camera, nel caso Kovačević c. Bosnia ed Erzegovina (2025), ha messo in discussione l’impianto complessivo del sistema elettorale, evidenziandone il carattere strutturalmente etnico. La decisione del 2026 si pone in continuità con tale evoluzione, estendendo il sindacato anche all’organizzazione interna degli organi parlamentari.

Un passaggio significativo della sentenza riguarda il rigetto dell’argomento statale secondo cui le cariche in questione avrebbero un ruolo meramente secondario. La Corte ha chiarito, seppure implicitamente, che la rilevanza della violazione non dipende dal peso istituzionale dell’incarico, ma dal principio di uguaglianza compromesso: l’esclusione fondata sull’etnia è, di per sé, incompatibile con i valori della Convenzione.

La decisione mette inoltre in luce, ancora una volta, la frizione tra l’ordinamento costituzionale bosniaco-erzegovese e il sistema convenzionale europeo. Nonostante la formale prevalenza della Convenzione nel diritto interno, l’assenza di strumenti effettivi per garantirne l’applicazione – anche a causa della posizione della Corte costituzionale – determina una persistente incapacità dello Stato di dare esecuzione alle pronunce di Strasburgo.

In definitiva, la sentenza Begić rafforza l’orientamento della Corte volto a sollecitare una trasformazione del sistema bosniaco-erzegovese in senso più inclusivo, superando il modello di rappresentanza basato rigidamente sul fattore etnica a favore di una concezione fondata sulla cittadinanza. Pur riconoscendo le ragioni storiche alla base dell’attuale assetto, la Corte ribadisce che tali esigenze non possono giustificare il mantenimento indefinito di regimi discriminatori. L’inerzia dello Stato nell’adeguarsi a questo indirizzo giurisprudenziale si traduce, pertanto, in una violazione reiterata della Convenzione e in un ostacolo al pieno sviluppo di una democrazia pluralista ed egualitaria.

 

(Commento di Edin Skrebo)